COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 11.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.C.D. CASTELLANETA – A.S.D. ASCOLI SATRIANO del 17 Marzo 2013 (Reclamo della A.C.D. CASTELLANETA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 e diffida di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 21 Marzo 2013 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 11.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.C.D. CASTELLANETA - A.S.D. ASCOLI SATRIANO del 17 Marzo 2013 (Reclamo della
A.C.D. CASTELLANETA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico della società per l’ammenda di € 500,00 e diffida di cui alla delibera riportata sul Comunicato
Ufficiale n. 65 del 21 Marzo 2013 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali;
- considerato altresì che il comportamento dei sostenitori dell’ A.C.D. CASTELLANETA è
stato più volte censurato per comportamenti antisportivi per cui adeguata si appalesa la
sanzione inflitta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingersi il reclamo proposto dalla società A.C.D. CASTELLANETA e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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