COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 11.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. A. TOMA – U.S. LORENZO MARIANO del 17 Marzo 2013 (Reclamo della U.S. LORENZO MARIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1,000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 21 Marzo 2013 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 11.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. A. TOMA - U.S. LORENZO MARIANO del 17 Marzo 2013 (Reclamo della U.S.
LORENZO MARIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico della società per l’ammenda di € 1,000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato
Ufficiale n. 65 del 21 Marzo 2013 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- considerato che con fax dell’8 Aprile 2013 la società U.S. LORENZO MARIANO ha
dichiarato di non poter partecipare al procedimento in data odierna per impegni familiari
con invito a procedere alla trattazione del reclamo;
- ritenuto che quanto dedotto dalla reclamante può trovare solo parziale conferma secondo
cui, fermo restando la responsabilità oggettiva delle società per intemperanze dei propri
sostenitori, appare conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori
della società U.S. LORENZO MARIANO in campo avverso, sfugge a possibilità concrete di
prevenzione e di controllo da parte delle società ospitate per cui si può accedere, nel caso
in esame, ad una riduzione della sanzione a € 600,00 per il comportamento antisportivo dei
sostenitori della reclamante, fermo restando la diffida di più gravi sanzioni inflitta dal Primo
Giudice che va condivisa e confermata
P.Q.M.
D E L I B E R A
Ridursi a € 600,00 l’ammenda a carico della società U.S. LORENZO MARIANO e confermarsi la
diffida inflitta dal Primo Giudice per il verificarsi di episodi analoghi;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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