COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 11.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. A. TOMA – U.S. LORENZO MARIANO del 17 Marzo 2013 (Reclamo della U.S. LORENZO MARIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1,000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 21 Marzo 2013 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 11.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. A. TOMA - U.S. LORENZO MARIANO del 17 Marzo 2013 (Reclamo della U.S. LORENZO MARIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1,000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 21 Marzo 2013 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - considerato che con fax dell’8 Aprile 2013 la società U.S. LORENZO MARIANO ha dichiarato di non poter partecipare al procedimento in data odierna per impegni familiari con invito a procedere alla trattazione del reclamo; - ritenuto che quanto dedotto dalla reclamante può trovare solo parziale conferma secondo cui, fermo restando la responsabilità oggettiva delle società per intemperanze dei propri sostenitori, appare conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori della società U.S. LORENZO MARIANO in campo avverso, sfugge a possibilità concrete di prevenzione e di controllo da parte delle società ospitate per cui si può accedere, nel caso in esame, ad una riduzione della sanzione a € 600,00 per il comportamento antisportivo dei sostenitori della reclamante, fermo restando la diffida di più gravi sanzioni inflitta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi a € 600,00 l’ammenda a carico della società U.S. LORENZO MARIANO e confermarsi la diffida inflitta dal Primo Giudice per il verificarsi di episodi analoghi; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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