COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 11.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara A.S.D. VIRTUS MOLFETTA – A.S.D. SPORTING CORATO del 30 Settembre 2012 (Reclamo della A.S.D. SPORTING CORATO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore STEFANACHI Raffaele di cui alla delibera riportata sul comunicato ufficiale n. 25 del 4 Ottobre 2012 del Comitato Regionale Puglia;
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 11.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara A.S.D. VIRTUS MOLFETTA – A.S.D. SPORTING CORATO del 30 Settembre 2012
(Reclamo della A.S.D. SPORTING CORATO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati
dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore STEFANACHI Raffaele di cui alla delibera riportata
sul comunicato ufficiale n. 25 del 4 Ottobre 2012 del Comitato Regionale Puglia;
- esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- in prosecuzione della cessata sospensione di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 dell’8
Novembre 2012;
- considerato che con nota del 14 Marzo 2013 (prot. 5642/CP/fda) della Procura Federale è
stata rimessa a questa Commissione Disciplinare Territoriale la relazione del collaboratore
della Procura Federale Dt. Anacleto MORANTE il quale ha concluso affermando che,
dall’istruttoria dallo stesso effettuata è emersa “… l’assoluta responsabilità da parte dello
STEFANACHI Raffaele quale autore del gesto….” (lancio del pallone che ha colpito l’arbitro
della gara di cui sopra n.d.r.);
- ritenuto pertanto che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato ampia smentita dalle
indagini innanzi citate per cui adeguata si appalesa la sanzione inflitta dal Primo Giudice
che va confermata
P.Q.M.
DELIBERA
respingersi il reclamo proposto dalla società a A.S.D. SPORTING CORATO e per l’effetto
addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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