COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 11.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. SPORTIG ALTAMURA – U.S.D. R. SIBILLANO 1950 BARI del 16 Marzo 2013 (Reclamo della A.S.D. SPORTIG ALTAMURA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 21 Marzo 2013 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 11.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. SPORTIG ALTAMURA - U.S.D. R. SIBILLANO 1950 BARI del 16 Marzo 2013
(Reclamo della A.S.D. SPORTIG ALTAMURA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati
dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla delibera riportata
sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 21 Marzo 2013 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- ritenuto che quanto dedotto dalla reclamante non ha fondamento alcuno dal momento che
l’assenza di persona adibita al servizio di Forza Pubblica Sostitutiva è punibile per la
violazione di cui all’art. 62 n. 4 delle N.O.I.F. che impone alle società ospitanti l’adozione di
adeguate misure di sicurezza in sostituzione di Forza Pubblica assente ancorché
formalmente richiesta
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. SPORTIG ALTAMURA e per l’effetto
addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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