COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 11.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: U.S.D. Modugno – A.S.D. Sporting Santo Spirito del 10.03.2013 (Reclamo della A.S.D. Sporting Santo Spirito, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Sig. Antonio Frasca, avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale di Bari che annulla il risultato conseguito sul campo e dispone la ripetizione della gara, pubblicata su C.U. FIGC-LND, Delegazione Provinciale di Bari n. 36 del 19.03.2013).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 11.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
GARA: U.S.D. Modugno – A.S.D. Sporting Santo Spirito del 10.03.2013 (Reclamo della A.S.D.
Sporting Santo Spirito, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Sig. Antonio Frasca,
avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale di Bari che annulla il risultato conseguito sul
campo e dispone la ripetizione della gara, pubblicata su C.U. FIGC-LND, Delegazione Provinciale
di Bari n. 36 del 19.03.2013).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo come sopra proposto;
Sentito il Dr. Michele Danza su delega della Società;
Sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- Considerato che a seguito dell’istruttoria espletata non è emerso un quadro fattuale idoneo a
supportare le tesi dell’A.S.D. Sporting S.Spirito e che, in realtà, due dei primi cinque calci di rigore
sono stati tirati da calciatori sostituiti, così come già acclarato in prime cure (trattasi del n. 7
dell’U.S.D. Modugno, Mangialardi Vitantonio e del n. 9 dell’A.S.D. Santo Spirito, Roberto
Alessandro);
- Rilevato che l’originario ricorso dell’U.S.D. Modugno, volto ad ottenere la ripetizione della gara, è
ammissibile, per essere stato ritualmente preannunciato con telegramma del 10.3.2013 e
successivamente notificato alla controinteressata, odierna reclamante, con raccomandata spedita
il 12.03.2013 (v. copia bolletta di spedizione in atti);
- È, pertanto, condivisa la delibera del primo Giudice con cui viene disposta la ripetizione della
gara in epigrafe;
- Tutto ciò considerato e rilevato, la Commissione Disciplinare Territoriale per la Puglia;
DELIBERA
- rigettarsi il reclamo e confermarsi la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di Bari per le
ragioni premesse;
- addebitarsi la tassa reclamo sul conto della Società istante.
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