COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 18.04.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARADEL 7/ 4/2013 CANOSA– MONTE SANTANGELOCALCIO
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 18.04.2013
Delibera del Giudice Sportivo
GARADEL 7/ 4/2013 CANOSA– MONTE SANTANGELOCALCIO
Il Giudice Sportivo;
letti gli atti ufficiali;
rileva che con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo, l'A.S.D. Monte S.Angelo
chiedeva di comminare all'A.S.D. CANOSA la sanzione sportiva della perdita della gara con il
risultato di 0 - 3 per aver schierato in posizione presuntivamente irregolare il calciatore Botticella
Domenico,che assume essere stato tesserato oltre il termine ultimo previsto per la stagione
sportiva in corso.
Osserva questo Giudice Sportivo che il calciatore Botticella Domenico - attraverso la
documentazione trasmessa dall'Ufficio Tesseramenti di questo Comitato - risulterebbe
regolarmente tesserato per l'A.S.D. CANOSA dal 30/03/2013, data di accettazione indicata con
timbro da TNT POST con riferimento alla raccomandata n° 00017330116998.
Di contra,da accertamento informatico effettuato sul sito TNT POST, è emerso che la
raccomandata è stata accettata dalla filiale di Andria il 05/04/2013 alle ore 11,51.
Dopo tale accettazione è stata recapitata presso questo Comitato l'8/04/2013 alle ore 11,40.
Da quanto accertato emerge l'irregolarità del tesseramento del sig. Botticella Domenico, in quanto
la relativa richiesta risulta inoltrata oltre la scadenza perentoria del 30/03/2013.
Tanto premesso
DELIBERA
1) di accogliere il reclamo proposto dall'A.S.D. MONTE S. ANGELO, e, per l'effetto, di non
addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante;
2) di comminare all'A.S.D. CANOSA la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di
0 - 3 in favore dell'A.S.D. MONTE SANT'ANGELO;
3) di trasmettere tutti gli atti relativi alla presente gara ed al reclamo alla Procura Federale per gli
accertamenti di sua competenza in ordine all'eventuale commissione di illeciti sportivi;
4) di demandare alla Segreteria di questo Comitato l'adempimento di cui al punto 3.