COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 18.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: POL. POLIMNIA CALCIO – G.S.D. ATLETICO VIESTE del 3 Marzo 2013 (Reclamo della POL. POLIMNIA CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1.000,00 con diffida e inibizione dirigente VINCI Leonardo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 7 Marzo 2013 del
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 18.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: POL. POLIMNIA CALCIO – G.S.D. ATLETICO VIESTE del 3 Marzo 2013 (Reclamo della
POL. POLIMNIA CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo
a carico della società per l’ammenda di € 1.000,00 con diffida e inibizione dirigente VINCI
Leonardo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 7 Marzo 2013 del
Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- sentito il Commissario di campo che ha reso supplemento di rapporto;
- rilevato che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato parziale conferma negli atti ufficiali
pur rimanendo incontestato il comportamento antisportivo di sostenitori della Soc.
POLIMNIA CALCIO oltre che la presenza di soggetti estranei negli spogliatoi, per cui
adeguata si appalesa la sanzione dell’ammenda di € 700,00, fermo restando la diffida di più
gravi sanzioni così come enunciata dal Primo Giudice che va condivisa e confermata;
- rilevato che il comportamento del sig. VINCI Leonardo pur essendo risultato non violento
perchè teso ad impedire comportamenti irriguardosi da parte del calciatore CAMPANELLA
Fabio della Soc. ATLETICO VIESTE, va ugualmente punito per aver ecceduto nel suo
intervento innanzi citato per cui adeguata si appalesa la sanzione della inibizione fino al 20
Aprile 2013
P.Q.M.
D E L I B E R A
Ridursi a € 700,00 l’ammenda a carico della società POL. POLIMNIA CALCIO;
ridursi al 20 Aprile 2013 la inibizione al sig. VINCI Leonardo;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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