COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 18.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: U.S.D. FRAGAGNANO – S.S.D. CASARANO CALCIO S.R.L. del 21 Febbraio 2013 (Reclamo della U.S.D. FRAGAGNANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori DE FLORIO Luigi e BLE Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 28 Febbraio 2013 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 18.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: U.S.D. FRAGAGNANO - S.S.D. CASARANO CALCIO S.R.L. del 21 Febbraio 2013 (Reclamo della U.S.D. FRAGAGNANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori DE FLORIO Luigi e BLE Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 28 Febbraio 2013 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - considerato che il comportamento del calciatore DE FLORIO Luigi è risultato gravemente irriguardoso nei confronti della terna arbitrale e non anche violento; - tuttavia in considerazione della sua qualità di capitano, adeguata si appalesa la sanzione della squalifica fino al 15 Maggio 2013; - ritenuto che il comportamento del calciatore BLE Giuseppe può ritenersi adeguatamente punito dal Primo Giudice la cui sanzione va condivisa e confermata P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi al 15 Maggio 2013 la squalifica inflitta al calciatore DE FLORIO Luigi, confermarsi nel resto le impugnate decisioni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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