COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 18.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. FOGGIA INCEDIT 2003 – POL. SAMMARCO del 23 Marzo 2013 (Reclamo della A.S.D. FOGGIA INCEDIT 2003 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore STRAMAGLIA Jonathan e dirigenti LASALANDRA Mauro e LASALANDRA Enrico di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 28 Marzo 2013 della Delegazione Provinciale di Foggia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 18.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. FOGGIA INCEDIT 2003 – POL. SAMMARCO del 23 Marzo 2013 (Reclamo della A.S.D. FOGGIA INCEDIT 2003 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore STRAMAGLIA Jonathan e dirigenti LASALANDRA Mauro e LASALANDRA Enrico di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 28 Marzo 2013 della Delegazione Provinciale di Foggia). - Esaminati gli atti ufficiali; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che è pervenuta a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con raccomandata A.R. del 4 Aprile 2013, recante quale mittente la società A.S.D. FOGGIA INCEDIT 2003, una presunta impugnativa anonima, relativa alla gara A.S.D. FOGGIA INCEDIT 2003 – SAMMARCO del 23 Marzo 2013, sottoscritta con sigla illeggibile che non consente la identificazione dell’autore e sottoscrittore di tale presunto reclamo (se cioè qualificato a tale incombente) specie ove si consideri e ancora in corso la squalifica del legale rappresentante della società presunta reclamante (vedi Comunicato Ufficiale n. 43 del 28 Marzo 2013 della Delegazione Provinciale di Foggia); - considerata la anonimità di tale documento che non consente il suo esame nei termini e con le modalità previste dai regolamenti P.Q.M. D E L I B E R A Dichiararsi inammissibile il presunto reclamo proposto dalla società A.S.D. FOGGIA INCEDIT 2003 e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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