COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 18.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 01.02.2013 (prot.n. 4553/150pf/12- 13/MS/vdb) nei confronti di: • SALENTINO ANDREA, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Arbitro presso la Sezione A.I.A. di Taranto, per rispondere della “violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 40, commi 1 e 3, lett. c), del regolamento A.I.A., per aver posto in essere comportamenti in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità provocando una discussione litigio con il calciatore Pietromica Pasquale in occasione di una festa privata tenutasi in data 9.06.2012 avente come causale la gara dallo stesso diretta in data 26.02.2012, provocando discredito alla credibilità ed immagine dell’A.I.A. e del ruolo arbitrale”; • PIETROMICA PASQUALE, per rispondere della “violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere posto in essere comportamenti in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità che debbono essere osservati dai tesserati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, causando una discussione litigio con l’arbitro sig. Andrea Salentino in occasione di una festa privata tenutasi in data 9.06.2012 avente come causale la gara dallo stesso diretta in data 26.02.2012, in cui il predetto calciatore era stato espulso dal campo di giuoco dall’arbitro sig. Salentino; • A.P.C.D. NUOVA TARAS, per rispondere a titolo di “responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti dell’art. “4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti addebitati al proprio tesserato”;

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 18.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 01.02.2013 (prot.n. 4553/150pf/12- 13/MS/vdb) nei confronti di: • SALENTINO ANDREA, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Arbitro presso la Sezione A.I.A. di Taranto, per rispondere della “violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 40, commi 1 e 3, lett. c), del regolamento A.I.A., per aver posto in essere comportamenti in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità provocando una discussione litigio con il calciatore Pietromica Pasquale in occasione di una festa privata tenutasi in data 9.06.2012 avente come causale la gara dallo stesso diretta in data 26.02.2012, provocando discredito alla credibilità ed immagine dell’A.I.A. e del ruolo arbitrale”; • PIETROMICA PASQUALE, per rispondere della “violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere posto in essere comportamenti in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità che debbono essere osservati dai tesserati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, causando una discussione litigio con l’arbitro sig. Andrea Salentino in occasione di una festa privata tenutasi in data 9.06.2012 avente come causale la gara dallo stesso diretta in data 26.02.2012, in cui il predetto calciatore era stato espulso dal campo di giuoco dall’arbitro sig. Salentino; • A.P.C.D. NUOVA TARAS, per rispondere a titolo di “responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti dell’art. “4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti addebitati al proprio tesserato”; FATTO Con nota prot.n. 662/VT del 27.06.2012 il Presidente del C.R. Puglia rimetteva alla Procura Federale gli atti relativi ad un esposto inoltrato in data 15.06.2012 dall’Associazione Italiana Arbitri – Comitato Regionale Puglia, con il quale era denunciata un’aggressione compiuta dal calciatore Sig. Pietromica Pasquale, tesserato per la Nuova Taras, in data 9.06.2012, ai danni dell’arbitro Sig. Salentino Andrea, in occasione di un ricevimento tra compagni di scuola per una festa di compleanno organizzata a Talsano (Ta). Disposte ed espletate dal Sost. Procuratore Federale, Avv. Antonio Taddeo, le relative indagini con il su citato atto del 01.02.2013, il Vice Procuratore Federale deferiva a questa Commissione i sigg.ri Salentino Andrea, Pietromica Pasquale e la Società Nuova Taras per rispondere delle violazioni e degli addebiti loro contestati. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, con racc. a.r. del 18.02.2013, la Commissione Disciplinare Territoriale per la Puglia disponeva la convocazione delle parti innanzi a sé per l’audizione del 18.03.2013. In tale sede comparivano i sigg.rri Salentino Andrea, Pietromica Giuseppe in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Pietromica Pasquale pure presente, nonché l’Avv. Carmine Boccuni, su delega, per l’A.P.C.D. Nuova Taras e, per la Procura Federale, l’Avv. Nicola Monaco. Apertosi il dibattimento, la Procura Federale, chiedeva l’accoglimento del deferimento e la condanna di Salentino Andrea a giorni 45 di inibizione e della Nuova Taras, a € 450,00 di ammenda, mentre il Pietromica patteggiava la sanzione che veniva, così, omologata con deliberazione pubblicata su C.U. C.R. Puglia n. 65 del 21 marzo 2013. Nel prosieguo l’Avv. Boccuni, per la Nuova Taras, concludeva per il proscioglimento della propria assistita, attesa l’inconfigurabilità della responsabilità oggettiva e, in subordine, per l’irrogazione del minimo della sanzione: il tutto come da motivazioni a verbale. Il Sig. Salentino premessa, invece, la richiesta di proscioglimento, chiedeva ed otteneva un breve differimento per esaminare la relazione istruttoria di parte Requirente. All’audizione dell’8 aprile 2013, presente l’Avv. Nicola Monaco per la P.F., il Sig. Salentino Andrea compariva assistito dall’Avv. Maurizio Scardia, del foro di Lecce, referente regionale dell’A.I.A. per i servizi legali. Le parti, come costituite, dopo ampia discussione, chiedevano rispettivamente l’accoglimento ed il rigetto del deferimento. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare Territoriale, a scioglimento della riserva assunta in data 08.04.2013, ritiene che il deferimento, in parte qua, non può essere accolto. Con riferimento, infatti, alla posizione dell’A.P.C.D. Nuova Taras non sono in contestazione il vincolo del tesseramento che, nella stagione sportiva 2011/2012, legava la detta Società al calciatore Pietromica Pasquale, né che quest’ultimo ha colpito al volto il Salentino Andrea (arbitro della gara Nuova Taras – Cryos Talsano del 26.02.2012, valevole per il campionato Regionale Allievi), nel corso di una festa tra amici tenutasi la notte del 09.06.2012, in Talsano (Ta), l.tà . Nondimeno va ricordato che a termini dell’art. 4, co. 2, C.G.S. le “Società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato … dei tesserati…”. La Commissione osserva, tuttavia, che la responsabilità oggettiva di una Società, come codificata, non può essere, sic et simpliciter, estrapolata dalla compresenza del vincolo del tesseramento e della condotta antisportiva tenuta da un calciatore (o da un dirigente/collaboratore di fatto), poiché -così ragionando- se ne estenderebbe arbitrariamente la fattispecie sino a ricomprendere comportamenti collocati al di fuori dell’ambito sportivo e, comunque, oltre la sfera di prevedibilità e di controllo delle Società stesse. In altra occasione, P.F. c/ A.P.S. Don Bosco (C.U. C.R. Puglia n. 31 del 17 novembre 2011), questo Giudice ha già avuto modo di chiarire che un Sodalizio sportivo non può essere chiamato a rispondere “ ... di qualunque comportamento, ovunque e comunque, posto in essere da un tesserato, o da un collaboratore di fatto…, poiché anche la responsabilità oggettiva necessita di un criterio di imputazione non arbitrario…”. Nel caso in esame la Commissione è, pertanto, dell’avviso che l’A.P.C.D. Nuova Taras non debba rispondere ex art. 4, co. 2, cit. per il fatto del proprio calciatore, in quanto la condotta lesiva imputabile al Pietromica si è materializzata fuori dalle strutture sportive sotto il controllo, diretto o indiretto, della Deferita e, certamente, non in occasione di uno (o durante uno) degli eventi sportivi cui la Nuova Taras ha preso parte nella stagione sportiva 2011/2012 (né durante un allenamento). Al contrario, emerge ex actis, che l’aggressione dell’arbitro è avvenuta in un’abitazione nella disponibilità dei genitori di un conoscente comune al Pietromica e al Salentino e, quindi, di soggetto diverso dal prefato Sodalizio sportivo, in un orario in cui gli atleti sono sottratti al controllo delle Società di appartenenza, per essere affidati esclusivamente a quello dei loro genitori. Di qui le ragioni che inducono a non ritenere perfezionata la fattispecie della responsabilità oggettiva. Venendo, ora, all’esame della posizione disciplinare del Sig. Salentino Andrea, v’è da dire che se, da una lato, vi sono emergenze istruttorie da cui risulta che egli è stato vittima di una fatto violento, dall’altro, non v’è riscontro di quella condotta provocatoria ed ispiratrice contestatagli dal Requirente che possa venire sanzionata per violazione delle norme di comportamento racchiuse nel combinato disposto degli artt. 1, co. 1, C.G.S. e 40, co. 1 e 3lett. c), Reg. A.I.A.. Difatti la circostanza di aver iniziato, forse inopportunamente, una conversazione con il Pietromica nel corso di una festa (v. dichiarazioni rese dal Sig. Marasco Aniello alla P.F. il 18 ottobre 2012), non fa del Sig. Salentino un provocatore, poiché non esclude che la conversazione possa avere avuto un contenuto assolutamente civile. Di qui le ragioni che conducono al proscioglimento e che consentono di ritenere assorbita ogni ulteriore istanza avanzata dalla difesa del Salentino. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale per la Puglia, definitivamente pronunciando, DELIBERA 1) Confermarsi la deliberazione di omologazione del patteggiamento tra Procura Federale e Pietromica Pasquale, pubblicata su C.U. del C.R. Puglia n. 65 del 21 marzo 2013; 2) Respingersi il deferimento nella parte non coperta dal patteggiamento e, per l’effetto, prosciogliersi l’A.P.C.D. Nuova Taras in persona del suo legale rapp.te p.t., ed il Sig. Salentino Andrea in ragione delle motivazioni sopra esposte.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it