COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 420 del 26.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.160/A A.S.D. S.AGATA CALCIO (ME) Avverso assegnazione gara perduta per 0-3 – Campionato Promozione Girone “B” Gara S. Agata Calcio/ CUS Palermo del 03/03/2013 – C.U. 415 del 21/03/2013.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 420 del 26.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n.160/A
A.S.D. S.AGATA CALCIO (ME) Avverso assegnazione gara perduta per 0-3 - Campionato Promozione Girone "B" Gara S. Agata Calcio/ CUS Palermo del 03/03/2013 - C.U. 415 del 21/03/2013.
Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale l'A.S.D. S.Agata Calcio in persona del suo Presidente pro tempore impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.
In particolare la reclamante evidenzia che il campo di gioco non era praticabile a seguito delle abbondanti piogge cadute nei giorni precedenti così come riportato dai bollettini di allerta meteo della protezione civile che allega al ricorso e che, conseguentemente, era impossibile procedere al suo drenaggio.
In ragione di quanto sopra chiede che questa Commissione Disciplinare in accoglimento del proposto gravame disponga la ripetizione della gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dagli atti ufficiali di gara risulta accertato che nel giorno della gara, nonostante le ottime condizioni meteo, alle ore 13,00, (momento in cui la terna arbitrale ha effettuato il sopralluogo del campo) il terreno di gioco risultava allagato soprattutto nella parte centrale.
Nonostante l'arbitro avesse chiesto spiegazione di tale situazione i dirigenti della reclamante non procedevano ad alcun tentativo di drenaggio giustificando tale loro comportamento omissivo con il fatto che l'acqua presente sul terreno di gioco era talmente abbondante da non permettere alcun utile intervento.
Ora è bene precisare che incombe alla società ospitante predisporre tutti gli incombenti per far sì che la gara possa disputarsi all'orario prefissato.
Inoltre dal rapporto arbitrale si evince che il direttore di gara aveva chiesto l'intervento dei dirigenti affinchè si provvedesse al drenaggio del campo in quanto riteneva che l'impraticabilità fosse rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara.
Nè può valere a giustificare il comportamento della reclamante il fatto che tale fenomeno sia stato causato da condizioni meteorologiche del tutto eccezionali ed anomale che avrebbero reso insufficiente qualunque intervento di drenaggio in quanto il referto dell'arbitro non contiene elementi dai quali ritenere che il fenomeno potesse riferirsi ad un accadimento atmosferico eccezionale.
In conclusione la violazione del regolamento appare evidente in quanto non solo il campo di gioco si è rilevato insufficientemente attrezzato per evitare il fenomeno dell'allagamento ma a questo deve aggiungersi il comportamento omissivo della dirigenza della reclamante che non ha provveduto per tempo a far sì che il campo fosse reso agibile entro l'orario previsto per l'inizio della gara.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare rigetta il proposto reclamo.
Dispone, conseguentemente, addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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