COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 428/C.D.T. 31 DEL 02 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.162/A A.S.D. REAL GIARRE CALCIO (CT) Avverso perdita della gara per 0-3, ammenda di € 200,00, squalifica per tre gare calciatori Aleo Daniel e Sottile Francesco, squalifica per cinque gare calciatore Licciardello Carmelo – Campionato Promozione Girone “C” Gara Riviera dello Stretto – Real Giarre del 16/03/2013 C.U. n.415 del 21/03/2013.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 428/C.D.T. 31 DEL 02 APRILE 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n.162/A
A.S.D. REAL GIARRE CALCIO (CT) Avverso perdita della gara per 0-3, ammenda di € 200,00, squalifica per tre gare calciatori Aleo Daniel e Sottile Francesco, squalifica per cinque gare calciatore Licciardello Carmelo - Campionato Promozione Girone "C" Gara Riviera dello Stretto - Real Giarre del 16/03/2013 C.U. n.415 del 21/03/2013.
Con tempestivo e rituale ricorso in appello l'A.S.D. Real Giarre Calcio, in persona del suo presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.
In particolare l’appellante chiede che la suddetta decisione venga riformata assegnando gara perduta per 0-3 alla sola società Riviera dello Stretto a cui deve addebitarsi la sospensione dell'incontro per il comportamento violento posto in essere dai suoi tesserati ed in particolare dal loro collaboratore sig. Naccari Antonino. Questi non solo al 36' del 2° t. era entrato sul terreno di gioco per aggredire il calciatore Aleo Daniel, ma già prima dell'inizio della gara aveva tenuto un comportamento violento nei confronti di altro calciatore tesserato per la appellante.
Quanto sopra è stato ribadito dal difensore dell’appellante in sede di comparizione.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che, ai sensi dell'art. 35 n.1 comma 1.1 del C.G.S., il rapporto dell'arbitro e degli altri ufficiali di gara nonché i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, così come fanno piena prova circa il comportamento dei sostenitori delle squadre (art.35 n.2 comma 2.1 C.G.S.). Allo stesso modo il rapporto del Commissario di Campo fa piena prova non solo del comportamento dei sostenitori (art. 35 n.2 comma 2.1 C.G.S.), ma fa altresì piena prova anche in ordine a casi di condotta violenta di particolare gravità non rilevata in tutto o in parte dal direttore di gara (art. 35 n.2 comma 2.2 C.G.S.).
Dalla lettura dei suddetti atti ufficiali di gara si rileva che al 35' del 2° t. venivano espulsi i calciatori Aleo Daniel della società Real Giarre Calcio e Cannistraci Dario della Società Riviera dello Stretto, in quanto il primo assumeva, attraverso dei gesti, un comportamento irriguardoso ed irriverente nei confronti della panchina avversaria e del pubblico seguito da una frase scurrile ed il secondo per comportamento minaccioso nei confronti del predetto Aleo Daniel.
Il calciatore Aleo Daniel, una volta avuta notificata l'espulsione, anzichè allontanarsi dal terreno di gioco si dirigeva verso la sua panchina perseverando nel suo comportamento irridente (vedasi rapporto dell’assistente e del commissario di campo) dove veniva raggiunto dal Naccari Antonino che lo colpiva con uno schiaffo e subito dopo anche dal Cannistraci Dario (espulso poco prima) che lo raggiungeva e lo colpiva con un violento calcio. Era a questo punto che si scatenava una violenta rissa che coinvolgeva quasi tutti i dirigenti ed i calciatori di entrambe le squadre ed in particolare, per quello che qui ci riguarda, l'arbitro individuava i calciatori del Real Giarre Aleo Daniel (già espulso) colpire con uno schiaffo un calciatore avversario, Sottile Francesco colpire un avversario con una gomitata, Grasso Pietro Mauro colpire con un pugno un avversario, Licciardello Carmelo colpire con una pedata allo stomaco un avversario, così come Gagliano Francesco che colpiva anch'esso un avversario con un calcio.
E' solo a questo punto che il direttore di gara ha deciso di sospendere definitivamente l'incontro in quanto entrambe le società si sarebbero venute a trovare con un numero di calciatori inferiore a quello consentito per la prosecuzione della gara. L’arbitro quindi rientrava, con i propri assistenti, nel proprio spogliatoio da dove provvedeva a chiamare le Forze dell'ordine, poi intervenute.
Peraltro, solo dopo che la terna arbitrale è rientrata nello spogliatoio, si è verificata la brutale aggressione a danno del calciatore Aleo Daniel, tanto da essere rilevata solo dal Commissario di Campo.
Orbene, da quanto sopra, appare evidente che il momento scatenante della rissa è da attribuire al calciatore Aleo Daniel il quale ha assunto un comportamento reiteratamente irriguardoso ed irridente nei confronti degli avversari.
Peraltro verso non possono trovare accoglimento le tesi difensive della reclamante tendenti a ricondurre i comportamenti violenti posti in essere dai propri tesserati ad atti aventi unicamente uno scopo difensivo in quanto, per come più volte ribadito da questa Commissione, il partecipante alla rissa (che secondo il concetto penalistico consiste in una violenta mischia con vie di fatto tra persone che compiono reciprocamente atti di violenza in danno degli uni contro gli altri) ne risponde per il solo fatto di avervi partecipato indipendentemente del fatto che sia l'aggressore o l'aggredito.
Infine è da rilevare che la chiesta riduzione delle sanzioni a carico dei calciatori non può trovare accoglimento sia perché formulata in modo assolutamente generico, sia perché le sanzioni, così come inflitte, risultano per alcuni degli atleti sanzionati appena congrue ai fatti ad essi addebitati e tali da non renderle suscettibili di alcuna pur minima riduzione.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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