COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 444/C.D.T. 32 DEL 09 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 164/A A.C.R.D. CITTA’ DI NASO avverso sanzione della perdita della gara per 0-3 squalifica fino al 13/10/2013 calciatore Gorgone Giovanni, squalifica per tre gare calciatori Bontempo Francesco, Manera Antonino e Minciullo Giuseppe – Campionato 3^ Cat. Gara Pro Tonnarella/Città di Naso del 10/03/2013 C.U. n. 57 del 14/03/2013 Delegazione Prov.le di Agrigento.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 444/C.D.T. 32 DEL 09 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 164/A A.C.R.D. CITTA' DI NASO avverso sanzione della perdita della gara per 0-3 squalifica fino al 13/10/2013 calciatore Gorgone Giovanni, squalifica per tre gare calciatori Bontempo Francesco, Manera Antonino e Minciullo Giuseppe - Campionato 3^ Cat. Gara Pro Tonnarella/Città di Naso del 10/03/2013 C.U. n. 57 del 14/03/2013 Delegazione Prov.le di Agrigento. Con tempestivo e rituale ricorso la A.C.R.D. Città di Naso, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe. In buona sintesi la reclamante chiede la ripetizione della gara sostenendo che quanto riportato dall'arbitro non corrisponde a verità e che l'arbitro poteva ben portare a termine la gara anziché sospenderla senza peraltro consultare i capitani. Quanto sopra è stato ribadito dalla reclamante in sede di comparizione. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 n.1 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro e gli eventuali supplementi fanno piena prova in ordine ai comportamenti di tesserati nel corso di svolgimento di una gara ed a mente del successivo n.2 comma 2.1 fanno piena prova in ordine al comportamento dei sostenitori delle squadre. Dalla lettura di detto rapporto e relativo supplemento si rileva che al 42' del 2° t. il calciatore del Città di Naso Gorgone Giovanni dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni si scagliava con fare minaccioso nei confronti dell'arbitro cercando di colpirlo con uno schiaffo non riuscendo nell'intento per la prontezza di riflessi del direttore di gara che, comunque, veniva colpito di striscio. Lo stesso calciatore cercava di reiterare l'aggressione, non riuscendovi, per il fattivo intervento dei tesserati della società ospitante che lo trattenevano a stento. Nel contempo il sig. Scarpuzza Giuseppe, già allontanato dal campo al 18' del 1° t., ed il sig. D'Ambrosio Vincenzo, già espulso al 33' del 2° t., entravano nel terreno di gioco e minacciavano l'arbitro. E' in tale contesto che i calciatori Bontempo Francesco, Manera Antonio e Minciullo Giuseppe con fare aggressivo tentavano di avvicinarsi all'arbitro non riuscendo nel loro intento ancora una volta per il fattivo comportamento dei tesserati della società ospitante, i quali riuscivano a trattenerli, ragion per cui gli stessi assumevano un comportamento offensivo profferendo insulti all'indirizzo del direttore di gara. E' a questo punto che l'arbitro constatava che l'espulsione dei predetti Bontempo, Manera e Minciullo avrebbe determinato, in ragione delle precedenti espulsioni, che il Città di Naso sarebbe rimasto con un numero di calciatori al disotto di quello minimo per proseguire la gara, per cui ne decretava la sospensione definitiva. Solo dopo avere determinato la fine della gara l'arbitro notava che circa una ventina di sostenitori riferibili al Città di Naso sostavano con fare minaccioso dinanzi allo spiazzo antistante gli spogliatoi per cui era costretto, su espressa indicazione dei dirigenti della società ospitante, a rimanere nei pressi della panchina della predetta società protetto da alcuni loro tesserati e solo dopo una ventina di minuti riusciva a raggiungere il proprio spogliatoio. Da quanto sopra il proposto reclamo appare infondato dovendosi addebitare la sospensione anticipata della gara ad esclusivo fatto e colpa dei tesserati della reclamante. Così come lo stesso appare infondato in relazione alle squalifiche inflitte che sono congrue tenuto conto di quanto addebitato a ciascun calciatore, ad eccezione del calciatore Gorgone Giovanni la cui squalifica va rideterminata in termini più equi in relazione a quanto dallo stesso posto in essere. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell’appello ridetermina fino al 15 settembre 2013 la squalifica a carico del calciatore Gorgone Giovanni, confermandosi nel resto gli impugnati provvedimenti. Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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