COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 460/C.D.T. n. 33 Del 16 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 179/A A.S.D. SPORTLAND 2000, avverso la sanzione dell’ammenda di € 200,00 – Campionato Giovanissimi regionali girone G – Gara Siracusa S.r.l./Sportland 2000 del 12/04/2013 – C.U. N° 448/105 sgs del 10/04/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 460/C.D.T. n. 33 Del 16 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 179/A A.S.D. SPORTLAND 2000, avverso la sanzione dell’ammenda di € 200,00 - Campionato Giovanissimi regionali girone G - Gara Siracusa S.r.l./Sportland 2000 del 12/04/2013 – C.U. N° 448/105 sgs del 10/04/2013 La A.S.D. Sportland 2000, in persona del suo presidente pro tempore, ha ritualmente impugnato la decisione in oggetto. In particolare la reclamante, in buona sintesi, ritiene di non avere commesso alcuna irregolarità amministrativa, dato il regolare tesseramento del sig. Zanti quale tecnico e la sussistenza di un mero errore materiale nella compilazione della distinta prontamente rilevato e segnalato. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che, per quanto riguarda la posizione del sig. Zanti, essa appare comunque irregolare in quanto non si tratta di un collaboratore, come segnato in distinta, bensì di un tecnico allenatore. Per quanto attiene la posizione del calciatore Saraceno Giuseppe, per il quale per stata indicata una data di nascita errata, si rileva che la correzione è stata effettuata solo sulla distinta diretta all’arbitro mentre in quella consegnata alla consorella non risulta operata alcuna correzione. Inoltre, a termini dell’art. 61 n° 3 N.O.I.F., è onere della Società che opera la correzione di provvedere anche a correggere la distinta consegnata alla consorella. Ne consegue, sotto quest’altro profilo, che il reclamo in questione deve essere respinto in quanto la reclamante non ha, in questa sede, dato prova di avere adempiuto a detto onere o che vi sia stata impossibilità per il comportamento di terzi. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il reclamo come sopra proposto con addebito di tassa reclamo non versata (€ 62,00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it