COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 18/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 154 Stagione sportiva 2012-2013 Oggetto: Reclamo della U.S.D. Rignanese avverso la squalifica inflitta al calciatore Ciro Grazioli per 4 gg. (C.U. n. 53 del 21.03.2013):

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 18/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 154 Stagione sportiva 2012-2013 Oggetto: Reclamo della U.S.D. Rignanese avverso la squalifica inflitta al calciatore Ciro Grazioli per 4 gg. (C.U. n. 53 del 21.03.2013): Propone rituale reclamo la società Rignanese avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Ciro Grazioli per 4 gg., in quanto “a fine gara spintonava un calciatore avversario ed in reazione ad un colpo subito lo colpiva con uno schiaffo al volto”. La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato chiedendone una riduzione, evidenziando la mancanza di violenza nella spinta con la quale il Grazioli ha attinto l’avversario e negando l’episodio dello schiaffo. La reclamante evidenzia che l'intera dinamica del fatto può essere visionata all’occorrenza in dvd in suo possesso, chiedendo di essere ascoltata in sede di dibattimento. All’udienza del 12.04.2013 il calciatore Ciro Grazioli ha nuovamente asserito di aver spinto l’avversario, ma solo dopo aver ricevuto un pugno, senza aver in alcun modo reagito con uno schiaffo. La C.D.T.T., richiesto e acquisito il supplemento di rapporto, delibera quanto segue. Preliminarmente occorre ancora una volta rilevare che il ricorso alla prova televisiva è ammesso ai sensi dell'art. 35 C.G.S., comma 1.3 e comma 1.4, previa segnalazione del Procuratore Federale 'limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo' e, in ogni caso, con le modalità e le prescrizioni ivi previste e disciplinate. Per queste ragioni il Collegio ritiene di non doversi procedere alla visione del filmato poiché appare evidente che il caso di specie non versi, sia sotto un profilo di forma che di sostanza, nell'ipotesi sopramenzionata. Gli elementi acquisiti con l’istruttoria di causa confermano l'aver il Grazioli attinto l'avversario sia con una spinta che con uno schiaffo. L'arbitro, infatti, al quale è stato chiesto un supplemento di rapporto sui motivi del reclamo, ha confermato che a fine partita il Grazioli veniva circondato da cinque/sei giocatori avversari e, dopo essere stato colpito con un pugno da un avversario, reagiva spintonando quest'ultimo e colpendolo con uno schiaffo. Tale gesto integra a tutti gli effetti la fattispecie incriminante disciplinata dal C.G.S. (art. 19), poiché assume tutti i crismi della condotta violenta. Tuttavia, alla luce delle risultanze in atti, il Collegio ritiene dover ridurre la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure, in quanto il comportamento del Grazioli deve essere interpretato come un unicum, in un'ottica di continuazione della condotta. Sanzione che in relazione alla previsione di cui all'art. 19, comma 4, C.G.S. viene rideterminata nella misura minima di 3 gg. P.Q.M. la C.D.T.T.  Accoglie il reclamo riducendo la squalifica inflitta al calciatore Ciro Grazioli a tre giornate;  dispone la restituzione della tassa di reclamo
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