COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 18/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 150 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo U.S. Aurora Pitigliano Avverso Squalifica Larini Antonio Fino Al 1662015 E Di Formiconi Alessandro Fino Al 1432014 (C.U. N° 51 Del 1432013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 18/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 150 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo U.S. Aurora Pitigliano Avverso Squalifica Larini Antonio Fino Al 1662015 E Di Formiconi Alessandro Fino Al 1432014 (C.U. N° 51 Del 1432013) Propone rituale reclamo la U.S. Aurora Pitigliano avverso i provvedimenti in oggetto comminati dal G.S.T. della Toscana con le seguenti motivazioni per Larini: “A fine gara, al fine di protestare contro una decisione arbitrale, prendeva per la maglia iil D.G., all’altezza del collo. Dopodichè lo strattonava procurandogli momentaneo dolore. Reiterava tale condotta anche successivamente, una volta che l’arbitro stava entrando nel proprio spogliatoio”; per il Formiconi: “Espulso per fallo di gioco, a fine gara colpiva con una spallata il D.G. all’altezza dello sterno procurandogli forte dolore e facendolo arretrare di circa mezzo metro”. La reclamante con articolato reclamo chiede una riduzione delle sanzioni a suo dire eccessive. Riguardo al Larini (che reclama anche in proprio), sostiene che il medesimo abbia sì protestato in modo veemente, ma senza strattonare il D.G., pur ammettendo di averlo toccato col dito indice sulla spalla per richiamarne l’attenzione e per fargli notare una irregolarità al momento della ripresa del gioco dopo l’assegnazione di una punizione, ammette altresì di aver reiterato, con le stesse modalità il comportamento a fine gara. Ammette la società ed il Larini medesimo, di aver avuto un comportamento non consono, ma sicuramente non violento, e non tale da meritare una sanzione tanto severa. Quanto al Formiconi la società sostiene che il contatto, avvenuto nel corridoio degli spogliatoi è sì avvenuto, ma si sarebbe trattato di contatto del tutto involontario e non così violento da poter causare dolore al D.G. Tali argomentazioni venivano riaffermate all’udienza dell’1242013 avanti alla C.D. dalla società reclamante e dal Larini, anch’esso firmatario del reclamo, assistiti dal difensore Avv. Alessia Rurio del Foro di Firenze. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di accogliere il reclamo. Nel supplemento di rapporto l’arbitro conferma lo svolgersi dei fatti come già riportato nel rapporto gara, specificando sia le dinamiche, sia la volontarietà dei gesti dei tesserati. Orbene, sulla premessa che, come noto, il rapporto arbitrale, così come il supplemento, rivestono nell’ordinamento sportivo, carattere di prova privilegiata, osserva la C.D. le contestazioni effettuate dalla reclamante non trovino alcuna conferma nel supplemento di rapporto, tuttavia appare che le azioni attribuite ai due tesserati, pur nella loro irregolarità, non possano aver causato al D.G. eccessive conseguenze fisiche, così come potrebbe lasciar supporre l’entità delle sanzioni comminate. Ed invero un semplice strattonamento della maglietta all’altezza del collo non può aver causato conseguenze fisiche, né una spallata al petto che fa arretrare il D.G. di soli 50 cm, senza farlo cadere, non può essere stata di tale violenza da causare conseguenze fisiche se non minime. Va altresì rilevato, anche per cercare di uniformare per quanto possibile le sanzioni che vengono comminate nel corso di una stagione agonistica, che sanzioni come quelle impugnate, vengono normalmente irrogati per casi di notevole violenza, non sembrando rientrare in tale categoria i comportamenti ascritti ai tesserati dell’Aurora Pitigliano La sanzioni impugnate vanno pertanto ridimensionate alla effettività dei comportamenti non regolamentari, ed appare equo sanzionare il Larini con una squalifica di 12 mesi ed il Formiconi con la squalifica di 8 mesi. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo ricuce la squalifica a Larini Antonio fino al 1332014 ed al Formiconi Alessandro fino al 14112013 ordina restituirsi la tassa di reclamo
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