COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 18/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 148 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Manciano, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Cesarini Filippo fino al 31/12/2014 (C.U. n. 43 del 13/03/2013).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 18/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 148 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo dell'Unione Sportiva Dilettantistica Manciano, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Cesarini Filippo fino al 31/12/2014 (C.U. n. 43 del 13/03/2013). L'Unione Sportiva Dilettantistica Manciano, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra riportato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo disputato, contro la Società Massa Marittima, in data 9 marzo 2013. Il G.S.T., nel relativo Comunicato Ufficiale, motivava così la propria decisione: “Al 45' del secondo tempo a seguito di una decisione tecnica del D.G. (fallo fischiato contro) posizionava il pallone a terra e lo calciava violentemente con il collo del piede destro in direzione del D.G. che si trovava a circa 5 metri; il predetto D.G. di istinto abbassava la testa per evitare l'impatto con il pallone. Il Cesarini, quindi, proferendo frase minacciosa ed offensiva, prendendo la rincorsa faceva uno scatto fulmineo verso il D.G. stesso con il braccio destro teso in alto e con il pugno chiuso al chiaro scopo di colpirlo. Il suddetto Cesarini stante la diversa statura (più bassa) saltava letteralmente addosso al D.G. colpendolo violentemente con tutto il suo corpo (la testa colpiva il petto, le ginocchia colpivano gli stinchi, le spalle colpivano i bicipiti) di poi si toglieva la fascia di capitano gettandola a terra ed abbandonava il terreno di giuoco. Per il forte impatto subito il D.G. arretrava di circa 2 metri barcollando e per circa 5 minuti sospendeva la gara per l'intenso dolore provocatogli alle braccia ed allo sterno, che gli impediva di respirare correttamente, riuscendo comunque a terminarla regolarmente; la situazione di dolore permaneva per circa 30 minuti anche dopo il rientro nello spogliatoio.” La Società reclamante, contesta in toto la ricostruzione fornita dal D.G. in quanto mai effettivamente accaduta. Il giocatore avrebbe effettivamente calciato il pallone in direzione del D.G. ma senza alcuna intenzione di colpirlo e successivamente si sarebbe diretto verso il medesimo con il braccio alzato per poi, giunto nei pressi dello stesso, desistere da qualsiasi intento violento. Non ci sarebbe stato alcun contatto tra i due ed anzi, la ricostruzione fornita dall'arbitro apparirebbe “costruita a posteriori quasi a voler indurre l'organo giudicante ad una punizione esemplare” in quanto il riferito impatto avrebbe avuto una violenza tale da rendere illogico il fatto che il D.G. potesse rimanere in piedi. La società sottolinea inoltre, al fine di evidenziare l'intento persecutorio del D.G., una serie di presunte contraddizioni contenute nel rapporto di gara che attengono sia a decisioni tecniche (con riferimento ai minuti neutralizzati) sia alla non corretta trascrizione della tempistica dei provvedimenti disciplinari assunti, con specifico riferimento alla ragione per la quale il giocatore avrebbe compiuto il gesto violento (l'espulsione sarebbe avvenuta solo successivamente). Lamentando la difficoltà difensiva nel ricostruire la reale dinamica dei fatti stante la normativa federale, che conferisce fede privilegiata agli atti provenienti dal D.G., conclude per la riduzione della squalifica irrogata. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. La C.D.T.T. riteneva necessario ai fini del decidere un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G. che ripercorre il reclamo della società e conferma integralmente quanto riportato nell'originario rapporto di gara e nel relativo allegato, sconfessando così tutte le difese contenute nell'atto introduttivo del presente giudizio. Nel medesimo si legge: “Il giocatore non posizionava il pallone per la battuta della punizione a suo favore come descritto dal reclamo ma, subito dopo il mio fischio, ancora sdraiato per terra vedeva la direzione del calcio di punizione e subito si alzava e si posizionava il pallone lanciandolo in aria per la battuta al volo al chiaro scopo di colpirmi e colpiva il pallone con il collo del piede. […] Il giocatore ha avuto una reazione fulminea e molto aggressiva ed il contatto è stato molto violento con tutto il corpo che colpiva il mio così come descritto nel referto di gara. Sono riuscito a stare in piedi probabilmente perché la statura del giocatore è di gran lunga più bassa della mia. In ordine al momento dell'esibizione del cartellino rosso: subito dopo l'impatto violento il giocatore si leva la fascia decapitano sbattendola per terra e, resosi conto del grave atto compiuto, si allontanava recandosi verso il cancello di uscita senza che io gli avessi mostrato il cartellino rosso. Non sono riuscito ad estrarre il cartellino subito dopo il colpo ricevuto perché ero dolorante alle braccia. Ho estratto il cartellino rosso dopo circa 30/40 secondi con il giocatore che passeggiava verso l'uscita ed era a circa 15/20 metri da me. […] ..se l'episodio non fosse avvenuto al 45', non sarei stato in grado di concludere la gara per il dolore provocatemi e che si è proteso per circa mezz'ora.” Il D.G. dunque esamina il reclamo della società e conferma integralmente quanto riportato nell'originario rapporto di gara, sconfessando così tutte le difese contenute nell'atto introduttivo del presente giudizio ed anzi sottolineando le illegittime pressioni subite, nel post gara, da parte della dirigenza, finalizzate alla non corretta e doverosa trascrizione dei comportamenti illeciti commessi dal giocatore. Occorre rilevare come, nel caso in esame, l'organo giudicante concordi con parte reclamante in ordine alla sproporzione delle squalifiche concretamente irrogate che però appaiono, ad avviso della C.D.T., incongrue per difetto. Appare infatti evidente come i fatti, correttamente descritti nel rapporto di gara ed ulteriormente dettagliati nel supplemento, non siano stati adeguatamente puniti. Nell'assenza di qualsiasi impugnazione, tali sanzioni si sarebbero cristallizzate e non vi sarebbe stata possibilità di riesame da parte dell'organo di secondo grado; a tal proposito è opportuno richiamare le singole società ad un'attenta valutazione sull'opportunità di reclamare squalifiche quando le medesime appaiano, come nel caso in esame, inadeguate. Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva concede infatti la possibilità di reformatio in pejus come stabilito dall'art. 36 comma III C.G.S.T. che così recita: “L'Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. La perdita di un possibile grado di giudizio onera comunque questo giudice nel contenere le sanzioni disciplinari, applicando aumenti decisamente contenuti rispetto alle condotte illecite dedotte. Passando all'analisi della singola fattispecie il calciatore Cesarini Filippo, che nella gara rivestiva il ruolo di capitano, ha posto in essere una pluralità di comportamenti censurabili sia nel tentativo di colpire l'arbitro con una violenta pallonata scagliata a breve distanza sia nelle reiterate offese e minacce pronunciate nei confronti del D.G., sia, infine, nella plateale protesta sfociata in una vera e propria aggressione che ha bloccato di fatto il gioco per 5 minuti per consentire al D.G. di riprendersi. Non riveste alcun pregio poi il fatto che il D.G. non abbia recuperato tutto il tempo impiegato per la somma determinata dalle sostituzioni e dal tempo neutralizzato per consentire all'arbitro di riprendersi dall'aggressione perché si tratta di una scelta tecnica assolutamente insindacabile e perché tale decisione potrebbe essere stata determinata anche dall'opportunità di concludere una gara che rischiava, per come descrive il D.G. nel supplemento, di degradare in atti di violenza. Il comportamento tenuto dal Cesarini contrasta certamente con la funzione di esempio che dovrebbe essere associata al rivestito ruolo di capitano che da sempre onera il calciatore nel fornire un ruolo di esempio certamente disatteso nel caso concreto e giustifica ampiamente l'inasprimento della sanzione comminata. P.Q.M. La C.D.T.T., in parziale riforma, respinge il reclamo dell'Unione Sportiva Dilettantistica Manciano disponendo l'incameramento della relativa tassa ed incrementa la squalifica inflitta al giocatore Cesarini Filippo fino al 31/06/2015 anziché fino al 31/12/2014.
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