COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 18/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 158 / R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’U.S.D. Stiava, avverso la delibera con la quale il G.S. Territoriale della Toscana ha assunto, con riferimento alla gara A.S.D. Pesciuzzanese / U.S.D. Stiava. disputata in data 21.3.2013, i seguenti provvedimenti: – punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché ammenda, con diffida, di € 1.200,00 (milleduecento/00); – la squalifica sino al 5 maggio 2013 al calciatore Viola Matteo, capitano della squadra; – inibizione sino al 5 maggio 2013 al dirigente Gemignani Mauro. (C.U. n.53 / 2013).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 18/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 158 / R - stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’U.S.D. Stiava, avverso la delibera con la quale il G.S. Territoriale della Toscana ha assunto, con riferimento alla gara A.S.D. Pesciuzzanese / U.S.D. Stiava. disputata in data 21.3.2013, i seguenti provvedimenti: - punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché ammenda, con diffida, di € 1.200,00 (milleduecento/00); - la squalifica sino al 5 maggio 2013 al calciatore Viola Matteo, capitano della squadra; - inibizione sino al 5 maggio 2013 al dirigente Gemignani Mauro. (C.U. n.53 / 2013). Il rituale reclamo proposto dall’U.S.D. Stiava è volto a chiedere ”…la revoca della squalifica irrogata nei confronti del dirigente Sig. Gemignani e del capitano Sig. Viola, nonché l’annullamento della sanzione pecuniaria inflitta di € 1.200,00, lasciando a discrezione dell’organo giudicante la scelta circa la ripetizione della gara, o la vittoria per la nostra squadra, o la sconfitta per entrambe.” Questi i fatti. La gara disputata in data 21 marzo 2013 tra le squadre delle Società A.S.D. Pesciuzzanese e U.S.D. Stiava, valida per il campionato Allievi Regionali “D”, è stata sospesa al 39’ del II tempo sul risultato di 2 a 2. Causa della sospensione è stato lo scatenarsi di una rissa che ha visto coinvolti, a detta del D.G., “tutti”i calciatori, “inclusi i componenti delle panchine”; e che “… sono volati spintoni, calci, pugni e bandierine”…... La rissa è stata, peraltro, definita dall’Ufficiale di gara “generalizzata”, e tale da non consentirgli di intervenire se non informando i capitani delle due squadre circa la necessità di sospenderla. L’ordine veniva, infine, ristabilito unicamente a seguito dell’intervento, avvenuto nell’immediatezza, di Polizia e Carabinieri. L’U.S.D. Stiava motiva il reclamo indicando, nella parte iniziale, la necessità di una serena e precisa stesura del rapporto di gara, in quanto elemento necessario alla emanazione del giudizio disciplinare, affermando che, nel caso di specie, ciò non è avvenuto. Precisa a tal fine che l’allenatore della Pesciuzzanese, Paolo Bianchi, è stato allontanato dal campo per comportamento irregolare, senza che l’arbitro abbia accertato la sua effettiva uscita dal terreno di gioco. Al 35’ del II tempo è stato, a sua volta, espulso l’allenatore della reclamante, Giacomo Aquilante, il quale mentre usciva dal campo veniva “violentemente aggredito con un forte colpo alla testa dal Sig. Bianchi” che si era trattenuto in campo nonostante l’espulsione. Tale atto violento determinava l’intervento di un calciatore della Pesciuzzanese che causava “….un parapiglia a cui hanno partecipato indistintamente i giocatori di entrambe le squadre gareggianti. A tale tafferuglio si sono aggiunti i genitori del Pesciuzzanese, essendo la nostra squadra in trasferta…..” In conseguenza di ciò addebita al D.G. di: - non aver individuato quale sia stata la causa generante la rissa che identifica nello stazionare in campo dell’allenatore della squadra avversaria una volta espulso per condotta irregolare; - aver dichiarato che alla rissa hanno partecipato “indistintamente” tutti i calciatori, senza indicarne il numero. Ritiene quindi che la rissa sia stata determinata, da un lato, dal comportamento violento dell’allenatore di parte avversa, dall’altro, dal comportamento degli addetti al servizio d’ordine che non hanno provveduto ad allontanare l’allenatore e, comunque, di non aver evitato che i genitori dei ragazzi accedessero al terreno di gioco (cancello aperto) partecipando alla rissa. Quest’ultima circostanza induce la reclamante ad affermare che la responsabilità per l’accaduto non possa essere egualmente attribuita alle due Società dovendone rispondere in misura maggiore la Società ospitante. La Commissione, esaminato il reclamo, così decide. Esito gara. L’arbitro sul proprio rapporto, la cui valenza probatoria è statuita ex lege, nulla indica in ordine all’aggressione che sarebbe stata subita dall’Aquilante ad opera dell’allenatore Bianchi. Riferisce che il predetto Dirigente, al momento della sua uscita dal campo, veniva a diverbio con persone ivi presenti e che, subito dopo, la propria attenzione è stata richiamata da alcuni giocatori per una rissa scatenatasi al momento e che ad essa, giungendo alla spicciolata, hanno partecipato a gruppetti tutti i calciatori, ribadendolo più volte, compresi quelli in panchina. La contestazione che gli viene rivolta circa il non aver determinato il numero dei calciatori che hanno partecipato alla rissa è infondata dato che egli ha ripetutamente precisato che vi hanno partecipato “indistintamente” tutti i calciatori delle due squadre (inclusi i componenti in panchina). La correttezza dell’avverbio usato dal D.G. è confermato dalla stessa Società allorché afferma, tra l’altro, che “…la lite ha scatenato un parapiglia a cui hanno partecipato indistintamente i giocatori di entrambe le squadre gareggianti”. Una ulteriore conferma della gravità della rissa e dell’impossibilità di governarla viene fornita dalla stessa reclamante allorché annota che vi hanno partecipato, attraverso l’ingresso dal cancello rimasto incustodito, anche i genitori dei calciatori. Si osserva incidentalmente che per tale fatto l’U.S.D. Pesciuzzanese è stata appositamente sanzionata (C.U. n. 51 /2013). Nessun elemento viene quindi fondatamente addotto dalla reclamante che possa indurre in dubbio la Commissione sull’effettivo accadimento dei fatti. Per quanto riguarda l’esito della gara non può non evidenziarsi che dal contesto del reclamo è evidente che, secondo l’U.S.D. Stiava, è da attribuirsi all’U.S.D. Pesciuzzanese la maggiore responsabilità dell’accaduto, quantomeno per l’ingresso in campo dei genitori dei calciatori. Tale affermazione rende la richiesta formulata in proposito, oltre che sorprendente e assolutamente inusuale, del tutto indeterminata e indeterminabile. Inibizione al Dirigente Gemignani Mauro. E’ preliminare all’esame del merito lo stabilire quali siano i compiti del Dirigente accompagnatore ed il significato da attribuire alla allocuzione ”ad ogni effetto”. Compito specifico di tale dirigente è quello di vigilare sul corretto comportamento degli atleti e ciò, in special modo, per quanto riguarda l’atteggiamento in campo e fuori; nei confronti dei compagni di squadra; del proprio allenatore; del Direttore di gara; della squadra avversaria e infine del pubblico. A detti dirigenti spetta il compito di agevolare il lavoro del responsabile societario, sia nel trasporto della squadra durante le trasferte, sia in occasione delle gare interne con un aiuto al migliore svolgimento delle stesse e, sovente, possono essere incaricati di svolgere, nell’ambito della L.N.D., la mansione di assistente arbitrale. E’ incaricato ancora di alcune incombenze specifiche quali: - compilare la distinta della formazione della squadra che, corredata dai relativi documenti, deve consegnare all'arbitro; - presentare, ove occorra, prima dell'inizio della gara, riserva scritta su irregolarità del campo di gioco; - presentare, al termine della gara, riserva scritta su eventuali posizioni irregolari dei giocatori avversari (squalificati, etc.). Al di là di queste incombenze, di carattere non solo formale ma anche sostanziale e perciò stesso di essenziale importanza, il dirigente deve mettersi a disposizione dell'arbitro per tutte le problematiche che quest'ultimo dovesse prospettargli al fine di garantire un corretto andamento della gara. Infine dovrà automaticamente prodigarsi per evitare occasioni d'attrito, attutire motivi di contrasto, calmare gli animi di tecnici e giocatori con una presenza assidua e rasserenante ai margini del campo e negli spogliatoi. In altri termini il suo rapporto di correttezza sportiva con l'arbitro, più che in adempimenti formali, si evidenzia con attenzione, riguardi ed interventi personali che nel complesso devono riuscire a creare il clima giusto affinché il direttore di gara possa fare bene il proprio lavoro ed il confronto agonistico fili liscio sui binari della sana competizione sportiva. A tali mansioni non può non aggiungersi anche la responsabilità disciplinare che è inevitabilmente compresa nella dizione “ad ogni effetto”. E’ determinante, a tal fine, richiamare la decisione n. 586 in data 5 luglio 2012 con la quale la C.D.N., ancorché in un altro contesto ed a seguito di deferimento della Procura Federale, ha affermato “che ai Signori XXXX e YYYY, (dirigenti di due società impegnati nella medesima gara, n.d.r.), è ascrivibile, ai sensi dell’art. 66 NOIF, il ritardo delle rispettive squadre nel mettersi a disposizione del Direttore di Gara, che aveva più volte sollecitato l’inizio del secondo tempo, e P.Q.M. infligge ai Sigg.ri XXXXX e YYYYY la inibizione per mesi 5 (cinque) ciascuno. La delibera assunta dalla C.D.N., alla quale questa Commissione ritiene doversi attenere, è rivolta a fattispecie meno grave di quella contestata in questa sede e viene sanzionata con maggiore severità. L’entità della sanzione, determinata nella misura di gg. 45, appare al giudicante assolutamente aderente alle circostanze verificatesi. Squalifica al capitano Viola Matteo. La sanzione riferita al capitano della squadra è stata applicata richiamando il contenuto dell’art. 73 delle N.O.I.F. il quale recita testualmente che: ”E’ dovere del capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra”, dovendosi intendere per intemperanza qualsiasi eccesso o smodatezza di comportamenti. Nel caso di specie l’arbitro della gara ha dichiarato che “Nessuno ha mancato di rispetto a me in nessuna occasione” per cui non ricorre la violazione della norma citata. E’ evidente che diverso sarebbe stato il caso di violenze perpetrate da calciatori sconosciuti in danno del D.G. (art. 3, c. 2, del C.G.S.). Sanzione pecuniaria dell’ammenda. I fatti accertati in questa sede determinano l’applicazione della sanzione prevista dal combinato disposto dell’art. 17, c. 1 e 2, del C.G.S., con il successivo art. 18, che ha indotto il G.S.T. ad infliggere alla Società la sanzione pecuniaria dell’ammenda. La C.D., nell’esaminare l’entità della sanzione comminata ed anche in applicazione di un principio generale di equità, ritiene di doverne determinare in via definitiva l’ammontare nella misura di € 1.000,00 (mille). P.Q.M. la C.D.T. Toscana delibera quanto segue: - infligge alla U.S.D. Stiava la punizione sportiva dell’esito della gara per 0 – 3; - respinge il reclamo avverso la inibizione fino al 5 maggio 2013 a carico del Dirigente Mauro Gemignani, che viene quindi confermata; - annulla la squalifica inflitta al capitano della squadra, Viola Matteo; - determina la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 1.000,00 (mille). Dispone la restituzione della tassa.
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