F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 07 Marzo 2013con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO U.S.D. FABRIZIO CALCIO A 5 2007 AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 250,00 ALLA RECLAMANTE; – SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. MADEO GIUSEPPE, INFLITTE SEGUITO GARA ODISSEA 2000 ROSSANO C5/FABRIZIO CALCIO A 5 DEL 16.2.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – LND – Com. Uff. n. 472 del 20.2.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 07 Marzo 2013con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO U.S.D. FABRIZIO CALCIO A 5 2007 AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 250,00 ALLA RECLAMANTE; - SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. MADEO GIUSEPPE, INFLITTE SEGUITO GARA ODISSEA 2000 ROSSANO C5/FABRIZIO CALCIO A 5 DEL 16.2.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – LND – Com. Uff. n. 472 del 20.2.2013)
La società U.S.D. Fabrizio Calcio a 5 2007 ha proposto reclamo avverso la sanzione economica a danno della società, nonchè della squalifica per 5 giornate effettive di gara, inflitta all’allenatore della squadra, Madeo Giuseppe, a seguito della 5 giornata di ritorno, disputata il 16.2.2013, del Campionato di Serie B Girone F, Odissea 2000/Fabrizio C5. La società reclamante ha dedotto che, dopo un evidente errore arbitrale, l'allenatore suddetto non ha tenuto nessun contegno irriguardoso verso l'arbitro, ma si è solo avvicinato per far riscontrare l’irregolarità del comportamento arbitrale. La sezione osserva che il sanzionato allenatore, come si evince dal rapporto del direttore di gara, protestava vivacemente e si avvicinava all'arbitro urlando frasi irriguardose e, puntandogli il dito vicino al volto, lo costringeva a indietreggiare. Inoltre, dopo essere stato espulso, si posizionava sulle tribune proseguendo la sua protesta per tutta la durata della gara, reiterando frasi minacciose ed offensive anche al termine della stessa. La sezione rileva che la società ricorrente non nega, nella sostanza, i fatti così come descritti e, tuttavia, ritiene che la squalifica sia ingiusta e comunque eccessiva, visto che non vi è stato nessun contatto fisico ha solamente una normale reazione ad un errore arbitrale. La sezione osserva come effettivamente il comportamento sanzionato, pur essendo grave, soprattutto per la qualifica rivestita, non può qualificarsi come un'aggressione in senso tecnico trattandosi piuttosto di un modo non proprio ortodosso di manifestare il proprio disappunto. Inoltre, nel rapporto arbitrale non vengono indicate quali siano state le espressioni minacciose ed offensive pronunciate dal Sig. Madeo. Sicché non è possibile valutare in concreto la gravità delle espressioni usate. Peraltro, dai precedenti specifici risulta come fatti ben più gravi, che hanno visto l'uso delle mani e dei piedi nei confronti dell'arbitro, siano stati puniti meno gravemente. Pertanto si stima equo ridurre la pena irrogata a tre giornate anziché cinque, mentre l'ammenda della società va ridotta a € 150,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Fabrizio Calcio A 5 2007 di Corigliano Calabro (Cosenza), riduce: - a € 150,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla società; - a 3 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Madeo Giuseppe. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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