F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 15 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARTINETTI DANIELE SEGUITO GARA EMPOLI/VARESE DEL 2.3.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 80 del 5.3.2013) 2. RICORSO A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARTINETTI DANIELE SEGUITO GARA EMPOLI/VARESE DEL 2.3.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 80 del 5.3.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 15 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARTINETTI DANIELE SEGUITO GARA EMPOLI/VARESE DEL 2.3.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 80 del 5.3.2013) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Empoli/Varese, disputato in data 2.3.2013 e valevole per il Campionato di Serie B, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Sig. Daniele Martinetti la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per aver “al 46° del secondo tempo, rivolto all’arbitro espressioni irriguardose”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la A.S. Varese 1910 S.p.A., la quale assume che, ai fini della riduzione della sanzione irrogata da due a una giornata di squalifica, debba essere preso in considerazione il comportamento tenuto dal calciatore Martinetti, il quale ha riconosciuto il proprio errore, abbandonando il campo immediatamente e permettendo, in tal modo, la pronta ripresa del gioco, nonché scusandosi con il Sig. Merchiori della propria condotta. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 15.3.2013, nessuno è presente per parte ricorrente. La Corte, esaminati gli atti, rileva come il comportamento tenuto dal Sig. Martinetti a seguito dell’espulsione non possa essere valutato come una circostanza attenuante e ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia da ritenere congrua tenuto conto delle frasi pronunciate e dell’atteggiamento ironico assunto dal calciatore al momento dell’espulsione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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