LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 233 del 23.04.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea MANCO/A.S.D.NARDO’CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 233 del 23.04.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
8) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea MANCO/A.S.D.NARDO'CALCIO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 30/01/2013 il sig.Andrea MANCO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.NARDO' CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.250,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12
Precisando di aver percepito rate per €.300,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.950,00.
La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.NARDO'
CALCIO al pagamento in favore del sig.Andrea MANCO della somma di €.6.950,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.