COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 24/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 – RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN GIORGIO AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S. RIPORTATO SUL CU N.36 DEL 03.04.2013
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 85 del 24/04/2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
6.1 - RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN GIORGIO AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S. RIPORTATO SUL CU N.36 DEL 03.04.2013
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla Società San Giorgio avverso la decisione del G.S. di cui al CU n. 36 del 03/04/2013;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltata la Società reclamante che ne ha fatto espressa richiesta;
Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;
Rilevato come da approfondito esame del supplemento dal D.G. redatto ed allegato al referto di gara, sia stato possibile evincere come le responsabilità della tifoseria del San Giorgio nella determinazione dei fatti ivi descritti possa dirsi in realtà marginale ove voglia considerarsi che nel documento in parola è indicato in termini inconfutabili che le minacce, le ingiurie e le offese all’arbitro indirizzate a seguito delle decisioni da questi assunte al 32° del secondo tempo, provenivano da parte dei soli sostenitori del Cappelluccia con insistenza tale da indurlo a decretare l’anticipata fine dell’incontro;
Considerato alla stregua di tanto come la condotta dei sostenitori del San Giorgio, dei quali è stata acclarata la presenza sul terreno di gioco per festeggiare la realizzazione del goal da parte della propria compagine, non possa qualificarsi violenta e quindi determinante ai fini delle decisioni dal D.G. in quel preciso contesto temporale assunte, in ragione, oltretutto, della specifica carenza di motivazione che avrebbe potuto suggerire un comportamento minaccioso da parte degli stessi per essere la loro squadra passata in vantaggio;
Osservato non di meno come l’atteggiamento dai tifosi del San Giorgio nel corso dello svolgimento della gara complessivamente tenuto, pur in presenza di circostanze attenuanti rappresentate dalle condizioni logistiche determinate dalla loro particolare allocazione all’interno dell’impianto sportivo, dall’arbitro peraltro dettagliatamente confermata, possa in ogni caso dirsi concorrente alla creazione di un clima di generale confusione e come tale sanzionabile;
Ritenuto in conclusione come la punizione della perdita della gara dal G.S. a titolo di responsabilità oggettiva anche alla Società Sportiva San Giorgio inflitta con il punteggio di 0 – 6, possa ritenersi eccessiva una volta commisurata alla dinamica dei fatti da questa Commissione accertati:
P.Q.M.
• in parziale accoglimento del reclamo dalla Società San Giorgio proposto, ed in parziale riforma della decisione assunta dal G.S., dispone revocarsi la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 in danno della Società San Giorgio;
• conferma l’ammenda di Euro 100,00 irrogata alla Società San Giorgio
• dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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