COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 26 Aprile 2013 Delibera Del Giudice Sportivo GARA SPORT NAPOLI – FEMMINILE PONTECAGNANO DEL 9/03/2013

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 26 Aprile 2013 Delibera Del Giudice Sportivo GARA SPORT NAPOLI – FEMMINILE PONTECAGNANO DEL 9/03/2013 Il G.S.T., letta la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale del 15.04.2013, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 99 del 18.04.2013, pag. 2238, con la quale sono stati rimessi gli atti ufficiali della gara in esame a questo Giudice; esaminati gli atti medesimi, nonché la documentazione a sostegno della richiesta di applicazione della causa di forza maggiore, finalizzata ad esimere la società reclamante dalla responsabilità, di cui all’art. 55 N.O.I.F.; ribadito che la gara in epigrafe non si è disputata per l’assenza della società Femminile Pontecagnano; tenuto conto, altresì, che questo G.S.T. aveva dichiarato l’inammissibilità del reclamo di primo grado, formalizzato dalla società Femminile Pontecagnano, in ragione della mancanza documentale della prova dell’invio del preannuncio di reclamo; preso atto che la C.D.T. ha annullato la decisione di questo G.S.T., a seguito della verificata documentazione di trasmissione del preannuncio medesimo; accertata, dunque, la ritualità e regolarità del reclamo di prima istanza della società Femminile Pontecagnano; tanto premesso, determina di esaminare il reclamo nel merito. Sotto tale profilo, non esaminato nella precedente delibera, in ragione della declaratoria d’inammissibilità, che preclude l’esame nel merito, questo G.S.T. sottolinea l’assoluta inidoneità della documentazione, allegata dalla reclamante, finalizzata alla giustificazione della mancata presenza alla gara in epigrafe. Al riguardo, deve rilevarsi che la reclamante ha prodotto nota, in data 11.03.2013, del Comando del settore di Polizia Municipale del Comune di Pontecagnano Faiano. Da essa risulta che la società reclamante era stata impossibilitata a raggiungere il campo sportivo, con il pullman sul quale viaggiava la squadra, a causa di un guasto. Tuttavia, dalla medesima documentazione, prodotta dalla società, si rileva che il guasto è stato verificato alle ore 15.30, ancora nell’ambito del territorio comunale di Pontecagnano Faiano, ovvero nel luogo di partenza della comitiva della società e che “sul posto era presente il conducente del veicolo”. L’accertamento, dunque, non ha minimamente riguardato la presenza delle atlete e della comitiva tecnica della società Femminile Pontecagnano. Orbene, sia sotto il profilo logico, sia per gli aspetti logistici, sia nel rispetto di costante, coerente giurisprudenza, non può non osservarsi che alla società incombeva l’obbligo di diligenza (nel senso di reperire, a maggior ragione in quanto non ancora partita dal luogo della sede sociale, mezzi sostitutivi per la trasferta), nonché deve puntualizzarsi che la configurazione giuridica della normativa di riferimento, invocata dalla reclamante a sua difesa, impone – come coerentemente giudicato dagli Organi della giustizia sportiva calcistica, inclusi quelli di ultima istanza e compresa la chiarissima giurisprudenza C.A.F., allorquando essa giudicava in ultimo grado – che la giustificazione della mancata presenza debba essere supportata da attestazione esterna all’ambito territoriale. Per tali motivi, questo G.S.T., ritenuta inadeguata ed inidonea la documentazione allegata dalla reclamante e che la vicenda non possa essere configurata quale caso di forza maggiore, previsto dall’art. 55, comma 1, N.O.I.F., in applicazione dell’art. 53, comma 2, N.O.I.F. DELIBERA di infliggere alla società Femminile Pontecagnano, per la rinuncia alla gara in epigrafe, la punizione sportiva della perdita della gara medesima con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e la sanzione pecuniaria di euro 150,00 relativa alla prima rinuncia.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it