COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 26 Aprile 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 111. DELIBERA C.D.T. – RECLAMI ORTESE CALCIO E MARI F.C. – GARA MARI F.C. / ORTESE CALCIO 17.02.2013 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 26 Aprile 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 111. DELIBERA C.D.T. – RECLAMI ORTESE CALCIO E MARI F.C. – GARA MARI F.C. / ORTESE CALCIO 17.02.2013 – ECCELLENZA La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentite – nelle rispettive persone del suo assistente legale, per la società Ortese Calcio, e del suo rappresentante legale, per la società Mari F.C. – le società, che avevano presentato regolare richiesta di audizione; letti i reclami, ne dispone, preliminarmente, la riunione, in ragione della loro evidente connessione oggettiva. Entrambe le società, invero, hanno impugnato la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 91 del 21 marzo 2013, pagine 2017 / 2018. Il Giudice Sportivo di prime cure ha rigettato il reclamo presentato dalla società Ortese Calcio, confermando il risultato acquisito sul campo ed infliggendo, a carico della società Mari F.C. – in ragione della gravità dell’aggressione, da parte del suo calciatore Borrelli Antonio, ai danni del calciatore della società Ortese Calcio, Insigne Antonio – la punizione sportiva della penalizzazione di tre punti in classifica, in conformità a quanto stabilito dalla normativa dell’art. 17, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Questa C.D.T. osserva che la società Ortese Calcio ha fondato il proprio atto d’impugnazione, presso questa C.D.T., su una serie di motivazioni, che saranno, di seguito, riepilogate: in primis, sulla “assoluta e totale irregolarità dello svolgimento della gara de qua, a causa della proditoria aggressione posta in essere dall’atleta della Mari F.C., sig. Borrelli Antonio, ai danni dei calciatori dell’Ortese Calcio, sigg.ri Insigne Antonio e D’Abronzo Mariano… ricorsi alle cure ospedaliere…”, con “fondato timore, da parte della compagine istante, che un eventuale inizio della competizione potesse provocare una nuova e più pericolosa reazione da parte dei giocatori della Mari F.C. … la partita in questione… svolta in un clima di instabilità, terrore e turbamento psicologico…”; i calciatori “condotti in ambulanza… l’Insigne… diagnosi di frattura chiusa di altre ossa della faccia – contusione DIA sedi multiple con prognosi di giorni 20 s.c. … intervento chirurgico per la riduzione… D’Abronzo una diagnosi di contusioni DIA multiple con prognosi di giorni 3 s.c. …”. La società Ortese Calcio ha corredato il proprio reclamo (con riserva di deposito di documentazione filmata) con una documentazione clinica e fotografica, nonché con le “querele orali”, presso la Stazione dei Carabinieri di Frattamaggiore, formalizzate, in data 17.02.2013 (ovvero, nello stesso giorno della disputa della gara), dai suoi calciatori D’Abronzo Mariano ed Insigne Antonio, contro i calciatori del Mari F.C., Musella Alessandro e Borrelli Antonio. L’atto d’impugnazione della società Ortese Calcio procede anche ad uno stralcio dal referto arbitrale (peraltro già riportato dal Giudice Sportivo Territoriale nella motivazione della sanzione disciplinare a carico del calciatore della società Mari F.C., sig. Borrelli Antonio), nonché in uno stralcio dalla riserva scritta, consegnata all’arbitro della gara dalla medesima società Ortese Calcio. Indi, nel suo reclamo la società Ortese Calcio qualifica come “totalmente illogica ed inverosimile… l’ulteriore e successiva descrizione degli eventi in parola da parte del direttore di gara… e del suo assistente… in sede di audizione, dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale, tanto da rendere le dichiarazioni stesse prive di qualsivoglia attendibilità e valenza probatoria”. La reclamante sottolinea che l’arbitro “dapprima riferisce che… per non so quale motivo, in presenza della terna arbitrale, c’è stata un’animata discussione che poi ha fatto sì che si tramutasse in una violenta rissa… e poi, dinanzi al G.S.T., dopo oltre un mese dall’accaduto, dichiara, invece: ricordo che durante la fase di riscaldamento… in occasione di una palla che per sbaglio arrivava nella metà campo dove stavano facendo esercizi atletici i calciatori dell’Ortese, il sig. Insigne Antonio la calciava con violenza in direzione dei calciatori del Mari senza, però, colpire nessuno. A questo punto si creava un capannello di calciatori di entrambe le squadre a centrocampo, che discutevano animosamente senza, però, arrivare allo scontro fisico”. L’atto d’impugnazione prosegue con gravi censure al Direttore di gara, “il quale, quasi come colto da un folgorante ritorno di memoria ed al limite del grottesco, riesca successivamente a ricordare, addirittura con dovizia di particolari, una circostanza, per lui totalmente sconosciuta (NON SO PER QUALI MOTIVI…)”. Il reclamo della società Ortese Calcio sottolinea, ancora, che la società Mari F.C. abbia, nel corso della gara, “registrato un solo ammonito… e per giunta per fallo di mano volontario, mentre nelle altre 25 gare di Campionato… mai… aveva registrato un solo ammonito”, circostanza dalla quale la reclamante ha dedotto che la gara, al contrario di quanto dichiarato dagli ufficiali di gara, non fosse stata disputata in maniera “combattuta” e che “… non abbia avuto un regolare svolgimento, bensì possa e debba essere considerata alla stregua di una gara pro-forma”. Infine, la reclamante Ortese Calcio ha sottolineato che “il Presidente della Mari F.C., resosi immediatamente conto della gravità dell’accaduto e probabilmente certo dei susseguenti ed inevitabili provvedimenti disciplinari sportivi, con precipuo riguardo all’irrogazione della sanzione della perdita della gara, rilasciava un’intervista… prima della gara, in cui si scusava per l’accaduto ed invocava rigidi provvedimenti nei confronti dei suoi calciatori”. Sulla base delle enunciate motivazioni, la reclamante Ortese Calcio ha chiesto che, a carico della società Mari F.C., questa C.D.T., a riforma dell’impugnata delibera del G.S.T., infliggesse “la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art. 17, comma 1, prima parte del C.G.S.”. A sua volta, nell’atto d’impugnazione della richiamata decisione del G.S.T., la società Mari F.C. ha chiesto, “in via preliminare”, la declaratoria di inammissibilità ed improcedibilità del “ricorso della società Ortese Calcio… in quanto non notificato alla società scrivente”, con conseguenziale richiesta, a questa C.D.T., “di annullare la relativa decisione in merito, emessa” dal Giudice di prima istanza. Sul punto, la società Mari F.C. aveva già precedentemente comunicato, a mezzo fax, in data 11.03.2013, di non aver ricevuto il reclamo della società Ortese Calcio, motivo per il quale la medesima società Mari F.C. non era “nella possibilità di presentare le controdeduzioni”. La società Mari F.C. ha proseguito, nel suo ricorso a questa C.D.T., sottolineando che sia il testo della norma, sulla quale il G.S.T. aveva imperniato la sua decisione, sia la sua ratio, faccia riferimento ad “accompagnatori o sostenitori, che abbiano comportato alterazioni al potenziale atletico di una, o di entrambe le società”, precisando che i calciatori, a suo avviso, debbano essere “sanzionati personalmente, come avvenuto per il calciatore Borrelli, pesantemente sanzionato con una lunga squalifica”. Ha puntualizzato, altresì, che, nell’audizione presso il G.S.T., il direttore di gara aveva dichiarato che “durante la fase di riscaldamento… il sig. Insigne Antonio” (calciatore dell’Ortese Calcio) aveva calciato la palla “con violenza in direzione dei calciatori del Mari, senza però colpire nessuno” e che da questo gesto era scaturito “un capannello di calciatori di entrambe le squadre, a centrocampo, che discutevano animatamente, senza arrivare allo scontro fisico”, per cui “la situazione verificatasi riguarda esclusivamente i calciatori e non anche ‘accompagnatori e sostenitori’, né tantomeno dirigenti, massaggiatori… o chiunque altro non autorizzato a stare in campo”, con l’ulteriore puntualizzazione (in chiusura dell’atto d’impugnazione) che “la sanzione” a carico del calciatore Borrelli Antonio “è autonoma, non estensibile alla società”. Il reclamo della società Mari F.C. è proseguito con l’evidenziazione che “in ogni caso emerge chiarissima la responsabilità del calciatore Insigne Antonio, quale ‘aggressore’ e ‘provocatore’ delle vicende che si sono susseguite”, nonché con la precisazione che “il tentativo ‘fallito’… di colpire i calciatori avversari… è un elemento non sanzionato in alcun modo dal direttore di gara e non preso in considerazione dal G.S.T. … Il calciatore Insigne… andava espulso dall’arbitro, mettendo in pari la situazione delle espulsioni e determinando una configurazione ben diversa degli atteggiamenti” … del “calciatore Borrelli”, ad avviso della reclamante Mari F.C. non responsabile, come ritenuto dal G.S.T., di “aggressione”, ma, semmai, di “reazione all’aggressione subita”. Sulla base delle esposte considerazioni, nonché sulla base delle precisazioni dell’arbitro e degli assistenti di gara, che hanno dichiarato, “in sede di audizione, che la gara si svolgeva regolarmente e che veniva disputata dalle due squadre con la necessaria tensione agonistica fino alla fine”, ed altresì considerato che, “pur nella discussione”, le due squadre non erano “pervenute allo scontro fisico”, la società Mari F.C. ha chiesto a questa C.D.T. di valutare la vicenda “come fatto di particolare tenuità”, con la conseguenza dell’annullamento della penalizzazione di punti in classifica, o, in subordine, della sua riduzione. In occasione dell’audizione presso questa C.D.T., in data 22.04.2013: l’assistente legale della società Ortese Calcio ha chiesto che non fosse “da prendere in considerazione” la mutata, da parte del direttore di gara, “versione dei fatti accaduti”; da parte sua, la società Mari F.C. ha ribadito la richiesta di declaratoria di inammissibilità del reclamo della società Ortese Calcio, in quanto “mai notificato”, puntualizzando che “un filmato… depositato” confermerebbe che il calciatore, sig. Antonio Insigne, si fosse “lamentato solo della cattiva accoglienza”; a sua volta, la società Ortese Calcio, mediante il suo assistente legale, ha esibito in audizione la ricevuta della raccomandata spedita alla società Mari F.C., contestando la legittimità del deposito del filmato, richiamato dal presidente della società Mari F.C., sulla base dell’art. 37 C.G.S., sotto il profilo della tempestività; nelle rispettive conclusioni, le due società reclamanti hanno entrambe chiesto, a questa C.D.T., la riforma dell’impugnata delibera del Giudice Sportivo Territoriale, come segue: la società Ortese Calcio ha ribadito la richiesta che, a carico della società Mari F.C., venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; la società Mari F.C. ha ribadito la richiesta di annullamento dei punti di penalizzazione a suo carico. Questa C.D.T., esaminata l’indubbiamente complessa ed articolata vicenda, resa vieppiù problematica dall’obiettiva inadeguatezza normativa, rileva: quanto alla questione preliminare, invocata dalla società Mari F.C., della mancata notifica – con conseguenziale violazione del diritto di difesa – della raccomandata postale A.R. (spedita attraverso Poste Italiane) della società Ortese Calcio, contenente il reclamo di primo grado dell’Ortese Calcio medesima, indirizzato al Giudice Sportivo Territoriale, pur prendendo atto che la raccomandata postale in argomento non risulta (sulla base di accertamenti eseguiti da questa C.D.T., mediante il servizio informatico ufficiale delle Poste Italiane medesime) essere stata recapitata al destinatario (società Mari F.C.), che debba comunque farsi riferimento al dato di fatto, inoppugnabile, che la ricevuta della relativa raccomandata postale A.R., allegata dalla società Ortese Calcio, in originale, al proprio reclamo al Giudice Sportivo Territoriale, indica, quale destinatario, la “ASD MARI FOOTBALL CLUB”, con il suo esatto indirizzo per la corrispondenza, conforme a quello indicato dalla stessa società Mari F.C., ad esempio, quale mittente del suo ricorso di secondo grado a questa C.D.T. Di conseguenza, questa C.D.T. respinge la richiesta della società Mari F.C., di declaratoria di inammissibilità dell’atto d’impugnazione della società Ortese Calcio e di conseguenziale annullamento dell’impugnata delibera del G.S.T. Quanto alla “assoluta e totale irregolarità dello svolgimento della gara de qua”, di cui al ricorso della società Ortese Calcio presso questa C.D.T., questa C.D.T. rileva che debba farsi insuperabile riferimento, in ossequio alla costante, coerente giurisprudenza in argomento, nell’ambito della F.I.G.C., agli atti ufficiali di gara ed alle successive audizioni dell’arbitro e dei suoi assistenti ufficiali. Da essi, invero, non è dato desumere che “… la partita in questione…” si sia “svolta in un clima di instabilità, terrore e turbamento psicologico…”. Deve sottolinearsi, sul punto, che la stessa società Ortese Calcio, richiamando, nel suo ricorso presso questa C.D.T., quanto specificato dall’arbitro della gara nel suo referto (“un’animata discussione che poi ha fatto sì che si tramutasse in una violenta rissa”), ha evidenziato, sia pure indirettamente e per ben diversa finalità (ovvero, la dimostrazione della contraddittorietà del direttore di gara, tra il suo referto di gara e la sua successiva audizione), che i calciatori dell’Ortese Calcio avevano anch’essi partecipato alla vicenda preliminare (“violenta rissa”), per cui non può ragionevolmente ritenersi che essi fossero condizionati, prima della gara, da un “clima di instabilità, terrore e turbamento psicologico”. Deve, inoltre, rilevarsi che, non nelle dichiarazioni all’atto della sua audizione presso il G.S.T., ma già nel referto di gara, l’arbitro aveva scritto, testualmente: “… preso atto dell’episodio” (il “pugno al volto” del calciatore del Mari F.C., sig. Antonio Borrelli, ai danni del calciatore dell’Ortese Calcio, sig. Antonio Insigne), l’arbitro aveva invitato “i calciatori a rientrare nei rispettivi spogliatoi, per evitare che la situazione potesse degenerare… Dopo che gli animi si erano calmati, i dirigenti di entrambe le società mi riferivano che avevano tutto l’interesse a far iniziare la gara. Preso atto che la situazione era ritornata nella normalità, iniziavo la gara”. Al di là, dunque, della descrizione dell’aggressione del calciatore, sig. Antonio Borrelli, ai danni del calciatore, sig. Antonio Insigne, operata dal direttore di gara in modo lacunoso e con terminologia inidonea a determinare un’adeguata chiarezza, non può non osservarsi che la problematica debba essere valutata sulla base di una visione globale e non riferita solo ad alcuni aspetti e che il giudizio non possa essere imperniato sull’estrapolazione di alcune espressioni dal contesto generale. In termini espliciti: se quanto refertato dal direttore di gara deve considerarsi ineccepibile, quanto al gravissimo episodio dell’aggressione del calciatore del Mari F.C., sig. Antonio Borrelli, ai danni del calciatore dell’Ortese Calcio, sig. Antonio Insigne, esso non può essere giudicato non più ineccepibile, in relazione alla determinazione dei “dirigenti di entrambe le società” di “far iniziare la gara”, nonché in relazione alla valutazione “che la situazione era ritornata nella normalità”. Deve sottolinearsi che, come da costante e coerente giurisprudenza nell’ambito della F.I.G.C., sul punto specifico (valutazione sulla regolarità, o meno, dell’inizio di una gara, o sulla compatibilità della sua prosecuzione) solo l’arbitro (in primis) ed i suoi assistenti ufficiali sono legittimati a decidere: ebbene, nella circostanza l’arbitro ha preso atto, valutato e deciso di dare inizio alla gara, sulla base di presupposti indicati con chiarezza (“invitavo i calciatori a rientrare nei rispettivi spogliatoi, per evitare che la situazione potesse degenerare… gli animi si erano calmati… i dirigenti di entrambe le società mi riferivano che avevano tutto l’interesse a far iniziare la gara”). V’è di più: l’arbitro ha specificato, nel suo referto, come sottolineato dal Giudice Sportivo Territoriale nella sua puntuale motivazione, di aver “espulso il sig. Borrelli Antonio per condotta violenta”, “prima dell’inizio della gara”. Al di là dell’indiscutibilità della decisione arbitrale, ancor più ineccepibile sulla base della gravità dell’episodio di violenza in questione, dal direttore di gara constatato in prima persona, non può non sottolinearsi che l’eseguita espulsione del calciatore, sig. Antonio Borrelli, non possa confortare la tesi della società Ortese Calcio, in ordine al “clima”, nel quale si sarebbe svolta la gara. Quanto all’altro calciatore, trasportato via dal campo di gioco in ambulanza, ovvero il sig. Mariano D’Abronzo, non può che farsi riferimento alla circostanza che l’arbitro della gara, come evidenziato dal G.S.T. nel testo della sua delibera, “ha precisato di non aver visto l’eventuale aggressione ai suoi danni” e che il calciatore innanzi nominato “è salito anche lui sull’ambulanza” ma “non riportava segni visibili di aggressione”. Deve aggiungersi, per completezza, che al calciatore del Mari F.C., sig. Alessandro Musella (citato dai calciatori dell’Ortese Calcio, sigg. Antonio Insigne e Mariano D’Abronzo, nelle loro “querele orali”, presentate, nello stesso giorno della disputa della gara, presso la Stazione dei Carabinieri di Frattamaggiore), non è dato rilevare alcun riferimento, né negli atti ufficiali di gara, né nelle successive audizioni degli ufficiali di gara. Per quel che concerne, poi, la qualificazione, da parte della società Ortese Calcio, come “totalmente illogica ed inverosimile…” della “ulteriore e successiva descrizione degli eventi in parola da parte del direttore di gara… e del suo assistente… in sede di audizione, dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale, tanto da rendere le dichiarazioni stesse prive di qualsivoglia attendibilità e valenza probatoria”, questa C.D.T. osserva che il direttore di gara, all’atto della sua audizione presso il G.S.T., ha riferito un episodio (la palla “calciata con violenza in direzione dei calciatori del Mari” dal calciatore dell’Ortese Calcio, sig. Antonio Insigne), che, per indubbiamente grave omissione, non aveva specificato nel referto di gara. L’episodio, tuttavia, non può essere di certo ignorato, in quanto proveniente dal testimone qualificato e che è considerato, per costante e coerente giurisprudenza nell’ambito della F.I.G.C., fonte privilegiata di prova. Sul punto, deve osservarsi, altresì, che la società Ortese Calcio, nel mentre, nel suo atto d’impugnazione presso questa C.D.T., ha obiettato, in relazione per l’appunto alla validità e tempestività dei filmati, per quel che concerne la società Mari F.C., ha però contestato l’episodio della palla “calciata con violenza” proprio facendo riferimento ad una documentazione filmata. In ogni caso, questa C.D.T., in argomento, ritiene ineludibile riferimento quanto dichiarato dal direttore di gara, pur nella constatazione della singolarità della vicenda. Questa C.D.T. rileva come inspiegabile, sotto il profilo logico e giuridico-sportivo, il contrasto tra le due diverse qualificazioni, fornite dall’arbitro in relazione alla vicenda conseguenziale all’aggressione del calciatore Antonio Borrelli ai danni del calciatore Antonio Insigne: nel referto, “violenta rissa”; nell’audizione presso il G.S.T., “un capannello di calciatori di entrambe le squadre a centrocampo, che discutevano animosamente senza, però, arrivare allo scontro fisico”. Qualsiasi valutazione, sul punto (improprietà nella descrizione?; superficialità?; memoria sopravvenuta?; indebitamente, “melius re perpensa”?), non si appalesa utile, ai fini della decisione. Non può che concludersi, quanto allo specifico aspetto, che l’eventuale accertamento, da parte del G.S.T., con il supporto dell’audizione degli ufficiali di gara, di una “violenta rissa” (ovviamente, non interna ad una sola delle due squadre, ma con la partecipazione dei calciatori di entrambe), anziché di “un capannello di calciatori di entrambe le squadre… senza… arrivare allo scontro fisico”, avrebbe comunque determinato, per la società Ortese Calcio, una conseguenza, sostanzialmente identica a quella decisa dal G.S.T. con la sua impugnata delibera. In ogni caso, deve sottolinearsi, per dovere di lealtà, che le gravi censure, di cui al ricorso dell’Ortese Calcio, nei riguardi del direttore di gara, si appalesano tutt’altro che temerarie. Quanto alle altre motivazioni, di cui al ricorso della società Ortese Calcio presso questa C.D.T., in ordine alla circostanza che la società Mari F.C. abbia, nel corso della gara, “registrato un solo ammonito”, da essa non può evincersi, tantomeno con ragionevole certezza, che la gara “… non abbia avuto un regolare svolgimento, bensì possa e debba essere considerata alla stregua di una gara pro-forma”. Per quel che concerne, poi, le scuse del Presidente della società Mari F.C., nonché la sua invocazione di “rigidi provvedimenti nei confronti dei suoi calciatori”, deve sottolinearsi che, al di là dell’obiettiva difficoltà di ricostruzione, in tutti i suoi aspetti, della vicenda in esame (peraltro mai negata dalla società Mari F.C., quanto all’aggressione del calciatore, sig. Antonio Borrelli, ai danni del calciatore, sig. Antonio Insigne), il calciatore, sig. Antonio Borrelli, è stato sanzionato, sotto il profilo disciplinare, sia con l’espulsione in occasione della gara in esame, sia con la successiva squalifica. Questa C.D.T., in esito alla disamina del ricorso della società Ortese Calcio, giudica, dunque, che la sua richiesta che la società Mari F.C. sia sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3, debba essere rigettata, in ragione di tutte le motivazioni già enunciate, con particolare, specifico riferimento all’accertata regolarità di disputa della gara, come più volte sottolineata dall’arbitro e dai suoi assistenti ufficiali, pur a seguito di un episodio, quello più volte richiamato, obiettivamente grave. Per quel che riguarda il ricorso della società Mari F.C., deve premettersi che questa C.D.T. ha già giudicato in ordine alla sua eccezione preliminare, relativa alla richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso della società Ortese Calcio. Proseguendo, dunque, nella disamina dell’atto d’impugnazione della società Mari F.C., questa C.D.T. ritiene di dover puntualizzare che, pur nell’obiettiva lacunosità ed imperfezione del testo normativo (che non cita i calciatori, in aggiunta agli “accompagnatori o sostenitori, che abbiano comportato alterazioni al potenziale atletico di una, o di entrambe le società”), debba necessariamente procedersi mediante il ricorso alla valutazione analogica, nel senso che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le società sono ritenute oggettivamente responsabili del comportamento e degli atti dei propri tesserati in relazione agli episodi di illecito sportivo (e non solo), per cui, nel rispetto della richiamata analogia, i calciatori non possono essere ritenuti esclusi dall’applicazione del principio di responsabilità oggettiva, quanto ad atti che alterino – si badi bene: prima dell’inizio di una gara e non di certo nel corso di un’azione di gioco – il potenziale atletico della squadra antagonista. Sul punto, è osservazione tutt’altro che peregrina che i calciatori, come sostenuto dalla reclamante, debbano essere “sanzionati personalmente, come avvenuto per il calciatore Borrelli” e che, ma solo sotto il profilo disciplinare, “la sanzione” a carico di un calciatore sia “autonoma, non estensibile alla società”. Deve aggiungersi che è, altresì, emerso che, dalla palla calciata con violenza dal calciatore, sig. Insigne Antonio, fosse scaturito “un capannello di calciatori di entrambe le squadre”, per cui, come sostenuto dalla società Mari F.C., “la situazione verificatasi riguarda esclusivamente i calciatori e non anche ‘accompagnatori e sostenitori’, né tantomeno dirigenti, massaggiatori…”. Non può negarsi, inoltre, che il calciatore, sig. Antonio Insigne, non sia stato “sanzionato in alcun modo dal direttore di gara”, né “preso in considerazione dal G.S.T.”. Assolutamente non condivisibili, tuttavia, appaiono, a questa C.D.T., le conclusioni alle quali perviene, nel suo ricorso, la società Mari F.C., ovvero che la vicenda debba essere giudicata “come fatto di particolare tenuità”, con la conseguenza dell’annullamento della penalizzazione di punti in classifica, o, in subordine, della sua riduzione. Invero, l’atto di violenza del calciatore della società Mari F.C., sig. Antonio Borrelli, ai danni del calciatore della società Ortese Calcio, sig. Antonio Insigne, è stato, ad avviso di questa C.D.T., esattamente valutato dal direttore di gara, che ha proceduto ad una descrizione che denota, oltretutto, il grave presupposto psicologico che ha animato il calciatore Borrelli, il quale ha colpito il calciatore Insigne “dopo una lunga corsa dalla porta, nella quale si stava riscaldando”. Ovvero, il calciatore Borrelli ha interrotto i propri esercizi di riscaldamento, ha eseguito “una lunga corsa” ed, al termine di essa, ha colpito il calciatore Insigne. Quanto alla circostanza della provocazione (la palla calciata con violenza dal calciatore, sig. Antonio Insigne) è stata già doverosamente tenuta in considerazione da questa C.D.T., nel giudizio relativo al reclamo della società Mari F.C., finalizzato alla riduzione della sanzione a carico del Borrelli medesimo, a dimostrazione che le responsabilità soggettive (come, peraltro, quelle che rientrino nella cosiddetta “responsabilità oggettiva”) debbano essere valutate sulla base di tutti gli elementi probatori, inclusi quelli acquisiti all’atto del giudizio di seconda istanza. Tuttavia, sarebbe davvero aberrante se si accedesse alla conclusione, secondo la quale un atto, pur così grave, quale quello in esame, esattamente descritto, nel suo rapporto ufficiale, dal direttore di gara (e che ha peraltro determinato gravi e documentate conseguenze fisiche, ai danni del calciatore, sig. Antonio Insigne), debba produrre conseguenze disciplinari soltanto a carico del diretto responsabile. A mero titolo indicativo, anche se obiettivamente odioso, si considerino – a voler prescindere, per pura ipotesi scolastica, dall’evidente obbligo del ricorso al già enunciato criterio analogico – quali conseguenze potrebbero scaturire dalla condivisione della tesi (pur basata sulla già richiamata lacunosità della norma di riferimento del Codice di Giustizia Sportiva) della società Mari F.C., ovvero se le aggressioni ai danni di calciatori antagonisti, da parte di altri calciatori, prima dell’inizio di una gara, dovessero produrre conseguenze disciplinari soltanto a carico dei singoli tesserati. Se così fosse, per limitarsi ad una sola considerazione, anch’essa analogica, tutte le decisioni di infliggere gare perse ad entrambe le società, per “rissa generale”, sarebbero state – e sarebbero in futuro, se dovessero verificarsi sgradevoli situazioni simili – prive di fondamento giuridico-sportivo. Tanto premesso, questa C.D.T. giudica di non poter qualificare la vicenda in esame quale “fatto di particolare tenuità” e di dover quindi confermare, anche per quel che concerne il ricorso della società Mari F.C., l’impugnata delibera del Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M. DELIBERA di rigettare i reclami, riuniti per connessione oggettiva, delle società Ortese Calcio e Mari F.C., in ordine alla gara, di cui all’epigrafe; dispone addebitarsi, sui conti delle società Ortese Calcio e Mari F.C., la rispettiva tassa reclamo, non versata.
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