COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 26 Aprile 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 112. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO RIONE MAZZINI – GARA RIONE MAZZINI I ATLETICO BENEVENTO DEL 16.03.2013 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 26 Aprile 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 112. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO RIONE MAZZINI – GARA RIONE MAZZINI I ATLETICO BENEVENTO DEL 16.03.2013 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo vice presidente, all’uopo delegato, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo; rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 91 del 21.03.2013, pag. 2021, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore De Feo Carlo, la sanzione della squalifica, per cinque giornate di gara. Con tempestivo ricorso, la società Rione Mazzini ha proposto reclamo avverso la citata decisione. La tesi difensiva della società reclamante si poggia sulla non gravità del fatto accaduto, in quanto il calciatore colpito, dopo l’intervento del massaggiatore, si sarebbe rialzato immediatamente. In sede di audizione presso questa C.D.T., la società ha chiesto una riduzione della squalifica inflitta al calciatore De Feo Carlo, in quanto, a suo avviso, eccessiva rispetto al gesto commesso. Deve sottolinearsi, sul punto, che la motivazione della squalifica, testualmente, è di “un violento pugno alla nuca”, ai danni di un calciatore avversario, “a gioco fermo… procurandogli perdita dei sensi per circa 30 secondi”. La gravità dell’episodio, ad avviso di questa C.D.T., non si appalesa assolutamente compatibile con qualsiasi riduzione della sanzione, per quel che concerne la quantificazione della punizione. Quanto alle argomentazioni difensive della reclamante, deve ancora una volta richiamarsi il principio, di consolidata ed indiscussa giurisprudenza, secondo il quale gli atti ufficiali configurano fonte privilegiata di prova, per cui quanto refertato dal direttore di gara non può essere revocato in dubbio, se non nell’ipotesi di documentata dimostrazione del contrario. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Rione Mazzini, confermando la sanzione a carico del calciatore De Feo Carlo; dispone addebitarsi, sul conto della società reclamante, la tassa reclamo, non versata.
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