COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 26 Aprile 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 113. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANGENNARESE – GARA SANGENNARESE I REAL NOLA 2005 DEL 7.04.2013 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 102 del 26 Aprile 2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
113. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANGENNARESE – GARA SANGENNARESE I REAL
NOLA 2005 DEL 7.04.2013 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo vice presidente, la società, che aveva
presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto
d’impugnazione. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 97 dell’11
aprile 2013, pag. 2152, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della società reclamante, la
sanzione dell’obbligo di disputa, a porte chiuse, di due gare interne, nonché la sanzione accessoria
dell’ammenda di euro 1.000,00. Con tempestivo ricorso, la società Sangennarese ha proposto
reclamo avverso la citata decisione. La società reclamante, nel proprio atto d’impugnazione, fa
rilevare che i dirigenti della società stessa sono tempestivamente ed energicamente intervenuti, in
difesa dell’arbitro dai propri sostenitori, che si erano resi responsabili dell’aggressione del direttore
di gara. Questa C.D.T., nel ritenere congrua la punizione dell’obbligo di disputare due giornate di
gara a porte chiuse, giudica, anche sotto il profilo della proporzionalità delle sanzioni, in rapporto
all’effettiva gravità delle infrazioni commesse, che il reclamo possa essere accolto, quanto alla
richiesta di riduzione dell’ammenda. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento parziale del reclamo proposto dalla società Sangennarese, di ridurre ad euro
600,00 la sanzione dell’ammenda, confermando nel resto; nulla dispone, in ordine alla tassa
reclamo, non versata.
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