COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 24.04.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA: ROTEGLIA – MARANELLO
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 24.04.2013
Delibera del Giudice Sportivo
GARA: ROTEGLIA - MARANELLO
Il Giudice Sportivo,
ha esaminato gli atti ufficiali e conseguentemente
osserva:
dal referto dell'arbitro è stato riscontrato che la gara di cui all'oggetto è stata sospesa al 31' del secondo tempo a causa
dell’improvviso, e totale, spegnimento dell'impianto di illuminazione del campo di gioco. In particolare, al momento dell’interruzione,
sul terreno di gioco è divenuto completamente buio, ad eccezione di una sola cabina internamente illuminata che era collocata in zona
adiacente al campo da gioco. L’arbitro ha comunque atteso la riaccensione delle luci d'illuminazione del terreno di gioco, che è anche
avvenuta dopo un breve periodo, tuttavia buona parte del terreno di gioco era ancora oscurata a causa della mancata accensione di
due pali della luce posti entrambi sul lato tribuna.
Considerato che, in conseguenza di quanto appena descritto, il Direttore di gara ha ritenuto la visibilità non sufficiente per la ripresa
della gara;
Considerato che l’impianto elettrico si è parzialmente riattivato, ma che si è anche verificato nuovamente lo spegnimento totale
dell’impianto di illuminazione e, quindi, l’arbitro ha deciso di sospendere definitivamente la partita in questione;
Considerato che l'arbitro ha espressamente precisato nel suo supplemento, richiesto da questo G.S., e al quale va riconosciuto il
valore di fonte di prova privilegiata, che il guasto era circoscritto all'impianto di illuminazione artificiale del campo sportivo e che negli
altri locali del complesso non è stato riscontrato alcun analogo problema, nonchè ha menzionato nel medesimo che i dirigenti della
società ospitante accennavano ad "un impianto di illuminazione un po’ datato e composto di fari facilmente surriscaldabili";
Considerato che le circostanze materiali sopra descritte non esonerano da responsabilità la Società ospitante utilizzatrice dell'impianto
sportivo sulla quale, comunque, ricade l'obbligo del perfetto allestimento del campo di gioco e della costante efficienza di tutti i suoi
accessori;
Ritenuto che la società ospitante, sulla base delle normative del vigente Codice di Giustizia Sportiva, e della consolidata
giurisprudenza sportiva, è da ritenersi oggettivamente responsabile del perfetto allestimento del campo di gioco e della costante
efficienza di tutti i suoi accessori (C.A.F. C.U. nr. 19/C 09/01/2003 e C.A.F. C.U. nr. 33/C del 16/05/2002 – C.A.F. 36/C del 4/3/2004);
Considerato, pertanto, che il non regolare svolgimento della gara è da attribuirsi alla Soc. Roteglia sulla base di quanto disposto
dall'art. 17 comma 1 C.G.S. ;
P.T.M.
Il G.S. Così provvede:
di assegnare gara persa alla Società Roteglia con il seguente risultato: ROTEGLIA - MARANELLO 0 – 3