COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 24.04.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CUTTONE ALESSANDRO, tess.A.P.D. Ribelle, avv.GUGNONI GABRIELE, Presidente A.S.D.Meldola, A.S.D. MELDOLA – camp. Promozione e A.P.D. RIBELLE – camp. Eccellenza

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 24.04.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CUTTONE ALESSANDRO, tess.A.P.D. Ribelle, avv.GUGNONI GABRIELE, Presidente A.S.D.Meldola, A.S.D. MELDOLA – camp. Promozione e A.P.D. RIBELLE – camp. Eccellenza Con nota 11.3.2013 n. 5518/574, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - il calc. CUTTONE ALESSANDRO della violazione dell’ art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, per avere disputato nelle file della società A.S.D. Meldola la gara Meldola – Bagnacavallo del 16.12.2012, valevole per il campionato di Promozione – Girone D -, senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società A.S.D. Meldola, bensì con la società A.P.D. Ribelle; - l’avv. GUGNONI GABRIELE, per violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver visionato e comunque sottoscritto e contestualmente consegnato all’arbitro la distinta della gara Meldola – Bagnacavallo del 16.12.2012, valevole per campionato di Promozione – Girone D -, in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, nel rispetto delle vigenti norme, malgrado il calc. Cuttone Alessandro (23.4.1984) non fosse tesserato per la predetta società e, per ciò, non ne avesse titolo;, - la società A.S.D. MELDOLA, per aver beneficiato della partecipazione del calc. Cuttone Alessandro, non avente titolo, alla gara Meldola – Bagnacavallo del 16.12.2012(terminata con il risultato Meldola 1 – Bagnacavallo 0), valevole per campionato di Promozione – Girone D – nonché a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., nella violazione ascritta al proprio Presidente e comunque al soggetto che abbia svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.; - la società A.P.D. RIBELLE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per le condotte ascritte al suo calciatore Cuttone Alessandro. Ritualmente effettuate le notifiche, l’A.S.D. MELDOLA, che ha fatto richiesta degli atti, inviati, ha comunicato che presenzierà al dibattimento con un proprio rappresentante. Il rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite in ordine agli addebiti ascritti con la squalifica per 1 giornata di gara del calc. CUTTONE ALESSANDRO, la inibizione per 1 mese dell’avv.GUGNONI GABRIELE, la penalizzazione di 1 punto in classifica per l’A.S.D. MELDOLA e le ammende di € 600 a carico dell’A.S.D. MELDOLA e € 250 a carico dell’A.P.D.RIBELLE. Il Presidente dell’A.S.D. MELDOLA precisa che, non essendo stata direttamente responsabile della compilazione del modulo inviato all’Ufficio Tesseramento del C.R.E.R. e non avendo avuto la possibilità concreta di modificare l’errore materiale relativo alla pratica di tesseramento del calc. Cottone, poiché la segnalazione dell’errore medesimo si è verificata, come facilmente riscontrabile, nella data del 19.12.2012 (la partita disputata il 16.12.2012), respinge ogni contestazione e dichiara eccessive le pene richieste dalla Procura Federale. Sottolinea anche che proprio di recente ha scontato una inibizione di 1 mese per un procedimento relativo allo stesso calciatore irrogatogli in primo grado, che, dietro reclamo, venne successivamente annullato in secondo grado. Conclude facendo presente che si è trattato di un errore materiale e che non vi è stato nel suo comportamento ed in quello dell’A.S.D. MELDOLA alcuna cosciente volontarietà. La Commissione, - letto il deferimento; - sentito il rappresentante della Procura Federale ed il Presidente dell’A.S.D. MELDOLA; - ritenuto che l’A.S.D. MELDOLA, dall’esame dei tabulati in suo possesso, avrebbe dovuto ben conoscere il numero dei calciatori in prestito (otto, come consentito dalla normativa vigente), e che, quindi, non avrebbe potuto tesserare il calc. Cottone; - valutato che la condotta posta in essere dalle parti deferite integri la violazione come sopra agli stessi attribuita; - visti gli art. 18, 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. CUTTONE ALESSANDRO la squalifica per 1 giornata di gare, all’avv. GUGNONI GABRIELE la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. MELDOLA l’ammenda di € 400 e la penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed all’A.P.D. RIBELLE l’ammenda di € 250. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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