COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 24.04.2013 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 105 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. FOOTBALL CLUB 70 Avverso squalifica per 6 giornate calc. GHIRELLI MARIANO delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 40 del 10.4.2013 gara BORETTO – F.C. 70 del 7.4.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 24.04.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
105 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. FOOTBALL CLUB 70
Avverso squalifica per 6 giornate calc. GHIRELLI MARIANO
delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 40 del 10.4.2013
gara BORETTO – F.C. 70 del 7.4.2013
L’A.S.D. FOOTBALL CLUB 70 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc. GHIRELLI,
avvicinatosi, a fine partita, all’arbitro per chiedere chiarimenti, veniva da questi investito da urla ed “allontanato da lui con uno spintone”. Chiaritogli che
voleva solamente avere spiegazioni, viene espulso con cartellino rosso perché gli aveva pestato un piede “ quando invece il nostro giocatore era a
circa un metro di distanza dall’arbitro e non ha assolutamente pestato il piede. Successivamente il direttore di gara si avvicinava verso il nostro
giocatore cercando il contatto fisico e urlandogli che gli avrebbe fatto finire il campionato”. “Solo allora è venuta la reazione verbale del giocatore, senza
però mai sfiorare fisicamente il direttore di gara”. Chiede una riduzione della sanzione. 1160 1160
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario,
ha precisato, con rilascio di supplemento, che, a fine gara, il calc. GHIRELLI, avvicinatoglisi a non più di 15/20 centimetri, faccia a faccia, gli impediva
di proseguire verso gli spogliatoi, mentre gli chiedeva spiegazioni in merito ad una decisione presa nel corso della gara. L’arbitro, per liberarsi dalla
oppressione del calciatore e poter proseguire, con l’avambraccio destro appoggiato sul petto del giocatore, lo scansava, senza assolutamente
spintonarlo. Il calc. GHIRELLI pestava violentemente con il piede sinistro il piede destro dell’arbitro, causando un forte dolore che perdurava per
qualche minuto ed a quel punto l’arbitro estraeva il cartellino rosso notificandogli il provvedimento di espulsione ed il giocatore gli rivolgeva pesanti frasi
offensive, mentre era trattenuto a fatica;
- considerato che dalla istruita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo
grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 6 giornate del calc. GHIRELLI MARIANO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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