COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 24.04.2013 Delibere della Commissione Disciplinare 106 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REGGIO LEPIDI Avverso squalifica per 4 giornate calc. URBINATI GIANLUCA e ammenda € 100 per responsabilità oggettiva per comportamento tesserati delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U. n. 39 del 10.4.2013 gara REGGIO LEPIDI – VIRTUS MANDRIO del 7.4.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 24.04.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
106 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REGGIO LEPIDI
Avverso squalifica per 4 giornate calc. URBINATI GIANLUCA e ammenda € 100 per responsabilità oggettiva per
comportamento tesserati
delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U. n. 39 del 10.4.2013
gara REGGIO LEPIDI – VIRTUS MANDRIO del 7.4.2013
L’A.S.D. REGGIO LEPIDI ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti e, pur dichiarando che “non intende esimersi di parte di
responsabilità di alcuni suoi tesserati, ritiene gravemente iniquo non porre distinzione tra chi per primo ha compiuto deliberatamente una proditoria
aggressione fisica e chi invece ha agito di reazione, fa presente che : 1) il calc. URBINATI, capitano della squadra, non ha partecipato a colluttazioni
violente, ma è solo intervenuto per riportare la calma, cercando di dividere (anche energicamente) i soggetti più agitati, però astenendosi
assolutamente dal compiere gravi atti di violenza nei confronti di giocatori avversari, come invece riportato nel comunicato; 2) un proprio dirigente ha
solo difeso due propri tesserati (di cui uno poco più che maggiorenne e l’altro vittima di una aggressione che ne poteva seriamente compromettere
l’incolumità). Chiede l’annullamento dell’ammenda e della squalifica o, in subordine, per quest’ultima una congrua riduzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito di aver sospeso la
gara perché, a seguito di una decisione tecnica, un giocatore dell’A.S.D. Reggio Lepidi colpiva con pugni e calci un giocatore avversario che cadeva a
terra. A quel punto si sviluppava una rissa alla quale prendevano parte giocatori di entrambe le squadre, compreso il calc. URBINATI GIANLUCA,
capitano dell’A.S.D.Reggio Lepidi, che colpiva con calci e pugni giocatori della squadra avversaria. Detto giocatore rivolgeva poi all’arbitro frasi
offensive e minacciose;
- considerato che dalla istruita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo
grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. URBINATI GIANLUCA e l’ammenda di € 100 a
carico dell’A.S.D. REGGIO LEPIDI.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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