COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 119 del 19.04.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte del Procuratore Federale a carico della ASD FLUMIGNANO e del suo Presidente sig. DEANA Giobatta.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 119 del 19.04.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte del Procuratore Federale a carico della ASD FLUMIGNANO e del suo Presidente sig. DEANA Giobatta. Con raccomandata 31 luglio 2012, il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il sig DEANA GIOBATTA, Presidente della ASD FLUMIGNANO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento all’art. 49 lett. C) N.O.I.F. e agli artt. 23 e 24, nr. 2 lett a del regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia LND, relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato dilettante cat. Promozione entro il termine “ordinatorio” del 16.07.2011. In particolare per “non aver rispettato il termine ordinatorio fissato per la presentazione di regolare dichiarazione di disponibilità di un impianto sportivo omologato in vista dell’iscrizione al Campionato 2011/2012”; la ASD FLUMIGNANO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma I del C.G.S, in conseguenza degli addebiti ascritti al proprio Presidente. - 119/ 6 - Segue Delibere della Commissione Disciplinare – DEFERIMENTO a carico della SS FLUMIGNANO e del sig. DEANA Giobatta Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. la Società e i tesserati deferiti, nonché la Procura Federale per la riunione del 28 marzo 2013, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini. All'udienza del 28 marzo 2013, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota e per i deferiti il sig. Ammirati Evaristo, Vice Presidente della ASD FLUMIGNANO, in rappresentanza del Presidente Sig. DEANA e della ASD FLUMIGNANO, giusta delega scritta che ha prodotto. Il rappresentante dei deferiti ha ammesso essersi trattato di comportamento negligente da parte della società, che non è stata quindi in grado di presentare la dichiarazione dovuta nei termini previsti. Le conclusioni. Il rappresentante dei deferiti ha chiesto di potere definire il giudizio ai sensi dell’art. 23 C.G.S., con applicazione della sanzione in misura ridotta, determinata, con il consenso del rappresentante della Procura Federale, in 10 (dieci) giorni di inibizione per il Presidente (pena base gg. 15 di inibizione ridotta ex art. 23 CGS) ed € 126,00 (centoventisei/00) di ammenda per la società (pena base € 190,00 di ammenda ridotta ex art. 23 CGS), chiedendo che quest’ultimo importo venga addebitato sul conto in essere presso la Federazione. La motivazione La responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti loro ascritti nel deferimento della Procura Federale appare pacifica. Invero, il C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia stabiliva espressamente che le Società dovessero provvedere, entro il termine ordinatorio del 16.07.2011, a curare tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione ai Campionati di appartenenza (nel caso di specie, Categoria Promozione), precisando, altresì, che l’eventuale inosservanza del sopradescritto termine avrebbe costituito illecito disciplinare. L’istruttoria svolta dalla Procura Federale, i documenti dimessi e l’assenza di contestazione, da parte dei deferiti, circa i fatti loro addebitati, consentono, da un lato, di ritenere provata la materialità del fatto oggetto di incolpazione e, dall’altro, di escludere la sussistenza di eventuali cause di esclusione della colpa. Atteso quanto sopra, la C.D.T., ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate, visti gli artt. 23 e 24 CGS, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; PQM La CDT FVG dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione del Sig . DEANA GIOBATTA per giorni 10 (dieci); - ammenda alla società ASD FLUMIGNANO di € 126,00 (centoventisei). Ai sensi dell’art. 35 /4 .1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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