COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 119 del 19.04.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. RIZZO Michele, presidente della A.S.D. CALCIO A 5 ADRIATICA, nonché dei sigg.ri FONZARI Gianfranco e JOVANOVIC Branko, dirigenti della Società, KRAGELJ Robert, calciatore tesserato per la stessa, e della A.S.D. CALCIO A 5 ADRIATICA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 119 del 19.04.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. RIZZO Michele, presidente della A.S.D. CALCIO A 5 ADRIATICA, nonché dei sigg.ri FONZARI Gianfranco e JOVANOVIC Branko, dirigenti della Società, KRAGELJ Robert, calciatore tesserato per la stessa, e della A.S.D. CALCIO A 5 ADRIATICA. Il deferimento: Con raccomandata dd. 13.12.2012, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il sig. RIZZO Michele, i sigg.ri FONZARI Gianfranco e JOVANOVIC Branko, KRAGELJ Robert, la A.S.D. CALCIO A 5 ADRIATICA per rispondere rispettivamente: il primo della violazione dell’art. 1 co. 1 CGS in relazione all’art. 39 NOIF e 10 co. 2 e 4 CGS perché, “pur a conoscenza della circostanza del rigetto della richiesta di tesseramento del calciatore KRAGELJ Robert, ciò nonostante, nel predisporre personalmente mediante computer 16 distinte di gara, inseriva il nominativo del calciatore KRAGELJ Robert con il numero di matricola FIGC 5903435 assegnata al calciatore KOCIJ Vladan (regolarmente tesserato), consentendo attraverso detto artifizio che il calciatore KRAGELJ partecipasse in posizione irregolare a 16 gare del campionato regionale Calcio a 5 nella stagione 2010/2011 nelle fila della ASD Adriatica F.C., benché privo del necessario tesseramento, per quanto descritto nella parte motiva”; nonché in relazione all’art. 61 NOIF e 10 co. 2 e 4 CGS “per aver sottoscritto la distinta di gara” in occasione di una gara in cui dichiarava che i calciatori erano regolarmente tesserati, “malgrado il calciatore KRAGELJ Robert non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva”; il secondo ed il terzo, dirigenti, della violazione dell’art. 1 co. 1 CGS in relazione all’art. 61 NOIF e 10 co. 2 e 4 CGS “per aver sottoscritto la distinta di gara” in occasione rispettivamente di quattordici gare e di una gara in cui dichiaravano che i calciatori erano regolarmente tesserati, “malgrado il calciatore KRAGELJ Robert non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva”; la Società A.S.D. CALCIO A 5 ADRIATICA, già A.S.D. ADRIATICA F.C. della violazione dell’art. 4 co. 1 CGS per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente e della violazione dell’art. 4 co. 2 per responsabilità oggettiva in relazione alla “condotta antiregolamentare ascritta ai propri dirigenti come sopra descritta”; il calciatore KRAGELJ Robert, calciatore di fatto militante nella stagione 2010/2011 nella squadra dell’ASD ADRIATICA F.C. partecipante al campionato regionale di calcio a 5 della violazione dell’art. 1 co. 1 CGS in relazione all’art. 10 co. 6 CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, “per aver disputato 16 gare, nella stagione 2010/2011 nelle file della società ASD ADRIATICA F.C. senza averne titolo perché non tesserato per la stessa, come descritto nella parte motiva”. Il dibattimento. Convocati i deferiti per la riunione del 18.04.2013, avanti alla CDT FVG comparivano i sigg.ri RIZZO, FONZARI e JOVANOVIC. Il primo confermava l’assunzione in proprio di tutta la responsabilità dei fatti, secondo i dati già emersi dall’istruttoria. La Procura Federale è stata rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota. Le conclusioni: le parti presenti hanno concordato ex art. 23 CGS con la Procura Federale il patteggiamento come segue: quanto al sig. RIZZO Michele anni 2 di inibizione (pena base anni 3 ridotta di un terzo); quanto al sig. FONZARI Gianfranco anni 1 e mesi 4 di inibizione (pena base anni 2 ridotta di un terzo); quanto al sig. JOVANOVIC Branko mesi 2 di inibizione (pena base mesi 3 ridotta di un terzo); quanto alla ASD CALCIO A 5 ADRIATICA euro 2.000 di ammenda e punti 10 di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso (pena base euro 3.000 e punti 16 di penalizzazione, ridotta di un terzo). La procura Federale, assente il calciatore, ha poi chiesto quanto al sig. KRAGELJ Robert giorni 30 di squalifica; La motivazione: Effettivamente dalla istruttoria presentata dalla Procura Federale è emerso come il calciatore KRAGELJ abbia disputato ben 16 gare in totale assenza di tesseramento. Non solo, ma la mancanza è stata artificiosamente coperta dal presidente RIZZO mediante applicazione al nontesserato dei numeri del “cartellino” di altro calciatore che, pur regolarmente tesserato, dopo le prime gare ha dovuto rinunciare alla prosecuzione del campionato. La responsabilità penale e civile che il presidente si è assunto con tale fatto è elevatissima, giacché in caso di incidente del calciatore, nessuna assicurazione avrebbe risposto, ed il presidente avrebbe potuto rispondere in proprio pagando di persona avanti al giudice ordinario. La violazione del presidente RIZZO, quindi, è veramente grave, di tal che l’organo giudicante ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata. Quanto ai dirigenti, va invece fatto un distinguo: entrambi sono stati tratti in errore dal loro presidente, ma mentre il sig. JOVANOVIC ha sottoscritto la distinta di una sola gara, il sig. FONZARI ha sottoscritto la distinta di ben 14 gare in cui ha partecipato, senza averne diritto, il calciatore KRAGELJ. Conseguentemente, se quanto al sig. JOVANOVIC l’organo giudicante ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, quanto al sig. FONZARI la CDT deve rigettare l’ipotesi di patteggiamento per applicare la continuazione alla violazione originaria. Vero che più gare uno sottoscrive e più possibilità ha di avvedersi della falsificazione formata dal suo presidente, ma altrettanto vero è che principi indiscutibili di diritto impediscono la moltiplicazione aritmetica della sanzione in ragione del numero di violazioni continuative della stessa unica norma. Quanto alla Società, l’organo giudicante ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, sia in considerazione della responsabilità diretta, che in considerazione della responsabilità oggettiva denunciate. Quanto al calciatore, assente senza giustificato motivo all’odierna udienza, la proposta di sanzione della procura federale si dimostra troppo generosa. Egli sapeva certamente del rigetto della richiesta di proprio tesseramento, e comunque era suo stretto onere quello di verificare la ritualità del tesseramento, nel lungo corso di ben sedici gare. P.Q.M. la C.D.T. – FVG, con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti, dispone ex art. 23 CGS l’applicazione delle concordate sanzioni come segue: quanto al sig. RIZZO Michele anni 2 (due) di inibizione; quanto al sig. JOVANOVIC Branko mesi 2 (due) di inibizione; quanto alla ASD CALCIO A 5 ADRIATICA euro 2.000 (duemila) di ammenda e punti 10 (dieci) di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso. Dispone di non applicare il patteggiamento del sig. FONZARI Gianfranco con la Procura Federale perché incongruo. Continuando il procedimento, riconosciutane la responsabilità, ma ritenuto di dover applicare l’istituto penalistico della continuazione nel sanzionare la condotta del sig. FONZARI Gianfranco, e ritenuta la piena corresponsabilità del calciatore, P.Q.M. La CDT FVG dispone a carico di FONZARI Gianfranco la inibizione per mesi 4 (quattro). KRAGELJ Robert la squalifica per mesi 4 (quattro). Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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