COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 121 del 24.04.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. BOGA Luca, Dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. PALMA CALCIO, e della A.S.D. PALMA CALCIO.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 121 del 24.04.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. BOGA Luca, Dirigente
accompagnatore ufficiale della A.S.D. PALMA CALCIO, e della A.S.D. PALMA CALCIO.
Il deferimento: Con raccomandata dd. 06.02.2013, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma
4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il sig. BOGA
Luca e la A.S.D. PALMA CALCIO per rispondere rispettivamente:
il primo della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1 co. 1 CGS in relazione all’art. 61 NOIF “per aver sottoscritto ed elencato nella distinta di gara
della propria squadra il calciatore R. C., consentendogli di disputare, il 19.05.2012, la gara Palma Calcio
– Sevegliano del Torneo Regionale Esordienti a 9 “G. Martellassi”, benché la sua data di nascita non
rientrasse nell’arco di tempo previsto dal regolamento del Torneo stesso, come meglio descritto nella
parte motiva”;
la Società PALMA CALCIO della violazione dell’art. 4 co. 2 per responsabilità oggettiva “in relazione alla
condotta antiregolamentare ascritta al proprio dirigente come sopra descritta”.
Il dibattimento. Dopo aver convocato i deferiti per la riunione del 18.04.2013, avanti alla CDT FVG
comparivano i sigg.ri BOGA Luca e Talotti Renato, quest’ultimo in qualità di Presidente della ASD
PALMA CALCIO. Il primo evidenziava di aver operato in assoluta buona fede, in quanto il calciatore in
questione militava nel campionato esordienti.
La Procura Federale è stata rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota.
Le conclusioni: le parti presenti hanno concordato ex art. 23 CGS il patteggiamento come segue:
quanto al sig. BOGA Luca mesi 2 di inibizione (pena base mesi 3 ridotta di un terzo);
quanto alla ASD PALMA CALCIO euro 200 di ammenda (pena base euro 300 ridotta di un terzo).
La motivazione: Effettivamente dalla istruttoria presentata dalla Procura Federale è emerso come il
giovane calciatore abbia effettivamente partecipato al Torneo indetto dalla sua società benché la sua
data di nascita non rientrasse nell’arco di tempo previsto dal regolamento del Torneo stesso (categoria
esordienti, nati dal 01.01.1999 al 31.12.2000), essendo nato nel 2001. La responsabilità assunta con
tale comportamento non è assolutamente trascurabile, in considerazione del fatto che la Federazione
ritiene opportuno evitare che calciatori troppo giovani giochino contro avversari più sviluppati fisicamente
e dotati di maggiore forza agonistica.
La violazione del Dirigente accompagnatore BOGA, nonostante l’asserita buona fede, è provata; la
responsabilità oggettiva della Società ne è conseguenza.
L’organo giudicante ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la
sanzione patteggiata.
La Società ha richiesto espressamente l’addebito dell’ammenda sul conto in essere presso la
Federazione.
P.Q.M.
La C.D.T. – FVG dispone con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti dei
richiedenti, l’applicazione delle concordate sanzioni come segue:
al sig. BOGA Luca mesi 2 di inibizione;
alla ASD PALMA CALCIO euro 200 di ammenda da addebitarsi sul conto in essere presso il Comitato Regionale.
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