COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 122 del 26.04.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. MUGGIA – Campionato di Promozione, in merito alla sanzione della squalifica per 4 gare effettive del proprio calciatore FANTINA Christian (in C.U. n. 118 del 18.04.2013).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 122 del 26.04.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. MUGGIA - Campionato di Promozione, in merito alla sanzione della squalifica per 4 gare effettive del proprio calciatore FANTINA Christian (in C.U. n. 118 del 18.04.2013). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 118 del 18.04.2013 il G.S.T. infliggeva al calciatore FANTINA Christian dell’A.S.D. Muggia la squalifica di quattro gare effettive “Ai sensi dell'art.19, punto 1, lett. e) del CGS Per essere stato espulso al 44’ del secondo tempo a seguito di seconda ammonizione; perché, nell’uscire dal recinto di gioco si toglieva la maglia e rivolgeva ripetutamente espressioni ingiuriose verso l’arbitro e l’assistente n. 1, applaudendoli ironicamente; perché, dopo la fine della gara, rientrava con atteggiamento minaccioso nel recinto di gioco per cercare il contatto fisico con gli avversari; in tale occasione intervenivano tre compagni di squadra i quali riuscivano, con la forza, ad allontanarlo..”. Con tempestivo reclamo l’A.S.D. MUGGIA impugnava tale decisione, confermando la veridicità dei fatti ma contestando che l’episodio in discussione era stato motivato da una provocazione di un calciatore avversario. La reclamante rilevava altresì che in situazione analoga apparsa nel medesimo comunicato ufficiale il GST aveva assunto sanzione inferiore. Il reclamo è manifestamente infondato e va rigettato. L’arbitro ha minuziosamente descritto il fatto addebitato al calciatore, e la reclamante non contesta tale descrizione, ma inutilmente mira a darne giustificazione in una provocazione di un avversario. La CDT non ne può tenere conto perché: 1) tale provocazione non è riportata a referto dal direttore di gara, e pertanto non emerge tra i fattori anomali della gara; 2) anche se fosse stata verbalizzata, avrebbe eventualmente dato fondamento ad una autonoma sanzione da irrogare a quel diverso calciatore, e non avrebbe inciso sui fatti oggetto di reclamo. Inoltre, quanto al bilanciamento della sanzione con quella pronunciata dal GST in un caso asseritamente analogo, nel medesimo c.u., la CDT rileva che la analogia tra i due episodi è stata erroneamente colta dalla reclamante. Se, nella fattispecie oggetto di questo reclamo, tre giornate si motivano facilmente in relazione a tutto quanto accaduto “dopo” l’espulsione per doppia ammonizione, non è possibile dimenticare che una giornata di squalifica minima viene automaticamente irrogata per il solo fatto dell’espulsione per doppia ammonizione che ha colpito il calciatore della reclamante. Nel caso asseritamente analogo, pur riservando ampia disponibilità agli Organi di Giustizia Sportiva nelle interpretazioni delle situazioni disciplinarmente rilevanti, sono stati gli stessi fatti considerati “analoghi” dalla reclamante a determinare l’espulsione, e non una diversa ed autonoma preliminare condizione di doppia ammonizione. Ne deriva, evidente, la erronea interpretazione che ha dato la reclamante. P.Q.M. La C.D.T.- FVG dichiara infondato il reclamo, conferma la decisione assunta dal G.S.T. e dispone di incamerare la relativa tassa.
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