COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 201/LND del 24/04/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. GUERRA MARIO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA A.S.D. SAVIO A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 201/LND del 24/04/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. GUERRA MARIO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA A.S.D. SAVIO A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. In data 10 agosto 2012, il Presidente della A.S.D. VILLANOVA CALCIO, Sig. ALTEMIZIO ARMENI, ha trasmesso alla Procura Federale un esposto nel quale riferiva di una presunta condotta antiregolamentare della Società A.S.D. SAVIO, i cui Dirigenti avevano organizzato un allenamento/provino di alcuni calciatori ancora tesserati con la sua Società, senza aver chiesto ed ottenuto il previsto nulla-osta del sodalizio sportivo di appartenenza. La Procura Federale esaminata la documentazione acquisita e le risultanze degli accertamenti esperiti, ha accertato che agli inizi del mese di giugno del 2012 il Sig. GUERRA MARIO, responsabile della scuola calcio della A.S.D. SAVIO, aveva contattato i calciatori DE PAOLO ENRICO, CENTANNI MATTEO, DI BELLA NICOLAS e RAUCCI WALTER, tutti regolarmente tesserati per la Società VILLANOVA, per invitarli ad un raduno “programmato” per il giorno 6.6.2012 presso il campo sportivo della Società SAVIO. Venuto a conoscenza, il responsabile della scuola calcio VILLANOVA, Sig. ZAMPA EGIDIO, si recava presso il predetto impianto sportivo, dove rilevava quanto sopra denunciato, cioè la presenza al raduno dei predetti calciatori. La Procura accertava anche che nessuna autorizzazione era stata, al riguardo, preventivamente ottenuto dai responsabili della Società VILLANOVA, alla quale i giovani erano ancora legati da vincolo di tesseramento. Considerato che la condotta dei soggetti in titolo ha integrato la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità, la Procura ha inteso deferire a questa Commissione, il Sig. GUERRA MARIO e la Società A.S.D. SAVIO. Alla riunione indetta da questo Organo di Giustizia Sportiva è presente per la Procura Federale, l’Avv. FRANCESCO BEVIVINO, mentre per i deferiti è presente il Sig. GUERRA MARIO. La Procura insiste per la responsabilità dei deferiti, chiedendo 30 giorni giorni di inibizione per il Sig. GUERRA MARIO e l’ammenda di € 600 per la Società A.S.D. SAVIO. Il Sig. GUERRA a questo punto puntualizza che si è trattato di una semplice leggerezza, compiuta comunque in totale buona fede. Afferma di aver avvisato i genitori dei ragazzi partecipanti al raduno avvertendoli che era necessario il prescritto nulla-osta. Produce anche documentazione per la richiesta di detti documenti, per i calciatori DI BELLA e DE PAOLO, LALLI e MIRRA e procude anche una dichiarazione della Società VILLANOVA per la concessione del nulla-osta al calciatore DE SANTIS CRISTIAN . Questa Commissione, dopo aver esaminato i documenti in questione, valutata nel complesso la situazione e tenuto conto anche di alcune considerazioni esposte dal GUERRA, ritiene che le sanzioni proposte dalla Procura nei confronti dei deferiti, possono essere lievemente modificate. Detto ciò, questa Commissione DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in titolo e di infliggere, pertanto, al Sig. GUERRA MARCO l’inibizione di giorni 15 ed alla Società A.S.D. SAVIO l’ammenda di € 300,00. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.
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