COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 201/LND del 24/04/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ JUNIOR PORTUENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 19.5.2013 A CARICO DEL CALCIATORE BATTILANA ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 185 DEL 28.3.2013 (Gara: FORTITUDO CALCIO – JUNIOR PORTUENSE del 24.3.2013 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 201/LND del 24/04/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ JUNIOR PORTUENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 19.5.2013 A CARICO DEL CALCIATORE BATTILANA ANDREA
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 185
DEL 28.3.2013
(Gara: FORTITUDO CALCIO – JUNIOR PORTUENSE del 24.3.2013 – Campionato I Categoria)
La Società JUNIOR PORTUENSE, con il reclamo in epigrafe, contesta l’entità della sanzione
irrogata al suo tesserato BATTILANA e afferma che il suddetto ha effettivamente risposto, in modo
esagerato, agli insulti ripetutamente contro di lui pronunciati dai sostenitori della squadra
avversaria, e all’aggressione compiuta , a fine gara, da giocatori avversari.
Sottolinea, a sua difesa, la Società JUNIOR PORTUENSE, come, oltre ai cori ingiuriosi riferiti alla
madre del BATTILANA, ad aggravare la situazione di tensione in campo, sia stato l’atteggiamento
tenuto dall’assistente di parte della FORTITUDO CALCIO ROMA, che si rivolgeva al BATTILANA
con frasi irriguardose, successivamente scagliandogli contro il proprio cellulare e la bandierina in
suo possesso.
Non soddisfatta di tale comportamento oltraggioso, la Società avversaria – di cui nessun dirigente
in precedenza era intervenuto per far cessare gli insulti provenienti dalle tribune, a detta della
ricorrente – continuava a rendere incandescente la situazione, in quanto alcuni suoi giocatori, al
termine della gara, al rientro negli spogliatoi, aggredivano vigliaccamente il BATTILANA, che era
costretto a difendersi.
Questa Commissione, alla luce del rapporto arbitrale, in cui gli accadimenti sono chiaramente
descritti, ritiene profondamente negativo il comportamento del calciatore BATTILANA ANDREA, in
quanto i gesti di scherno verso il pubblico dallo stesso compiuti, non possono essere in alcun
modo consentiti ad un atleta in campo, seppur oggetto di pesanti provocazioni.
Parimenti, non possono essere accettati i comportamenti violenti che hanno dato origine alla
colluttazione di fine gara tra il BATTILANA e i calciatori avversari, peraltro opportunamente
sanzionati dal Giudice Sportivo di prime cure.
Per quanto precede, si ritiene che la sanzione inflitta al calciatore BATTILANA sia del tutto congrua
rispetto al comportamento tenuto dal citato calciatore al termine dell’incontro e,
conseguentemente, le motivazioni addotte dalla reclamante non sono condivisibili da questa
Commissione Giudicante.
Detto ciò,
DELIBERA
Di respingere il reclamo e, pertanto, conferma la squalifica fino al 10.5.2013 a carico del calciatore
BATTILANA ANDREA.
La tassa reclamo va incamerata.
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