COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 201/LND del 24/04/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIUMICINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DELL’AMMENDA DI € 400 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 176 DEL 14.3.2013 (Gara: FIUMICINO – SETTEBAGNI del 23.2.2013 – Campionato Jun. Reg.)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 201/LND del 24/04/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIUMICINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA
DELLA GARA E DELL’AMMENDA DI € 400 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 176 DEL
14.3.2013
(Gara: FIUMICINO – SETTEBAGNI del 23.2.2013 - Campionato Jun. Reg.)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva:
la Società FIUMICINO, sia in sede di reclamo che nell’audizione, ha tenuto ad evidenziare che non
sono stati chiari i motivi per cui l’arbitro ha sospeso definitivamente l’incontro, riconducendo la
causa ad una “fantomatica rissa “ della quale non riesce a comprendere le persone coinvolte,
essendo stati squalificati solo 3 tesserati, numero assai esiguo per concretizzare una rissa.
La ricorrente pone in evidenza la circostanza che l’arbitro abbia sospeso l’incontro, solo dopo
essersi consultato con l’assistente di parte della oscietà SETTEBAGNI. Il lancio poi di contenitori di
plastiva è avvenuto dopo il triplice fischio di chiusura al che sembra strano che l’arbitro possa
averne individuati i responsabili del FIUMICINO, stante la preenza di una rete di ombreggiamento
che ne avrebbe ostacolato seriamente la visuale.
L’arbitro non ha tra l’altro convocato i capitani per comunicare la decisione presa, per cui ritiene la
ricorrente che esistono motivi per un accoglimento del ricorso, tendente ad ottenere la ripetizione
dell’incontro.
Questo Organo di Giustizia Sportiva, ha valutato con attenzione, tutti i dettagli e le lamentele
avanzate dalla ricorrente, e si è reso conto che, al di là di tutti gli aspetti disciplinari assunti in
campo dal direttore di gara, tra l’altro già sanzionati, l’aspetto fondamentale che ha determinato
per l’arbitro la sospensione anticipata dell’incontro, è relativo essenzialmente all’ingresso in campo
di un sostenitore del FIUMICINO, il quale colpiva con violenti pugni al viso alcuni calciatori ospiti, e
rivolgeva al direttore di gara espressioni offensive e minacciose.
Nel mentre, da dietro le panchine, venivano lanciati da sostenitori locali, due vasi di fiori di plastica
pieni di terra che colpivano uno l’allenatore e l’altro il calciatore n. 10 del SETTEBAGNI.
E’ a questo punto che l’arbitro ha ritenuto che non esistevano più le condizioni necessarie, a causa
di tali deprecabili comportamenti, per proseguire una direzione arbitrale serena e tranquilla.
Detto tutto ciò, questa Commissione ritiene che, aldilà delle articolate deduzioni a difesa
presentate dalla Società FIUMICINO, non ci siano margini di accoglimento della istanza di
ripetizione dell’incontro.
Conseguentemente questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo in argomento confermando le decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.
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