COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 201/LND del 24/04/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE ABBONDANZA SIMONE (TESS. SERPENTARA BELLEGRAOLEV) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 192 DEL 10.4.2013 (Gara: SERPENTARA BELLEGRAOLEV – S. ANGELO ROMANO del 7.4.2013 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 201/LND del 24/04/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE ABBONDANZA SIMONE (TESS. SERPENTARA BELLEGRAOLEV) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 192 DEL 10.4.2013 (Gara: SERPENTARA BELLEGRAOLEV – S. ANGELO ROMANO del 7.4.2013 – Campionato Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; considerato che il ricorso presentato dal calciatore ABBONDANZA SIMONE è stato inoltrato a questa Commissione Disciplinare in data 19.4.2013, oltre il termine previsto dei 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del provvedimento sul Comunicato Ufficiale n. 192 del 10.4.2013; tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 46 comma 4 del C.G.S., questa Commissione DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso in argomento, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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