COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 201/LND del 24/04/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL PIGNATARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI SILVIO DANIEL ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 45 SGS DELL’11.4.2013 (Gara: FOOTBALL ACADEMY – REAL PIGNATARO del 6.4.2013 – Campionato Giov.mi Prov. Frosinone)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 201/LND del 24/04/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL PIGNATARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI SILVIO DANIEL ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 45 SGS
DELL’11.4.2013
(Gara: FOOTBALL ACADEMY – REAL PIGNATARO del 6.4.2013 – Campionato Giov.mi Prov.
Frosinone)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali,
ritenuto che le argomentazioni poste in essere dalla reclamante, a sostegno della invocata
riduzione della sanzione inflitta al calciatore DI SILVIO DANIEL, appaiono condivisibili da questo
Organo di Giustizia Sportiva;
infatti, il calciatore in argomento si è limitato, così come risulta da quanto riportato sul Comunicato
Ufficiale indicato in titolo, a rivolgere una espressione minacciosa al Direttore di gara, al termine
dell’incontro;
che, in tali situazioni, questa Commissione Disicplinare ha sempre comminato sanzioni per 2 gare
effettive.
Detto tutto ciò
DELIBERA
Di accogliere il reclamo in argomento riducendo, per l’effetto, la squalifica del calciatre DI SILVIO
DANIEL a 2 gare effettive.
La tassa reclamo va restituita.
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