COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società US BUSTESE Camp. Eccellenza Gir. A gara del 30-03-2013 tra US Bustese / Arconatese C.U. n. 58 del CRL datato 05-04-2013.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/04/2013
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo società US BUSTESE Camp. Eccellenza Gir. A
gara del 30-03-2013 tra US Bustese / Arconatese
C.U. n. 58 del CRL datato 05-04-2013.
La società US BUSTESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la squalifica al giocatore, LOMBARDI Simone, per 5 gare e all'allenatore, GARAVAGLIA Alfio, sino al 22.05.2013, lamentando che il LOMBARDI non ha proferito alcuna frase offensiva nei confronti dell'arbitro mentre lasciava il terreno di gioco, limitandosi a protestare per il rigore concesso alla squadra avversaria, ritenuto a lui inesistente, anche il GARAVAGLIA si era limitato a protestare il il rigore, senza alcuna offesa e/o minaccia.
Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, sentita la reclamante osserva : l'arbitro, sentito a chiarimenti da questa commissione ha confermato che il capitano della reclamante, LOMBARDI Simone, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, ha proferito nei suoi confronti frasi offensive e minacciose, reiterate.
L'arbitro ha inoltre confermato che anche l'allenatore, GARAVAGLIA Renato, era stato allontanato dal terreno di gioco per plateali proteste, offendendolo e minacciandolo verbalmente.
Alla luce di quanto contenuto nel rapporto arbitrale confermato dall'arbitro stesso a questa commissione, che costituiscono, come noto, fonte primaria e privilegiata di prova, le deduzioni ed affermazioni svolte dalla US BUSTESE nel proprio reclamo e nelle difese orali esposte in questa sede, costituiscono mere allegazioni di parte prive di qualsivoglia riscontro probatorio.
Ne consegue che il reclamo non può trovare accoglimento e quindi meritano di essere confermate le decisioni del GS.
Tanto premesso e ritenuto
RESPINGE
il reclamo presentato e conferma la delibera del Giudice Sportivo.
Dispone l’addebito della tassa se non ancora versata.
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