COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società ORATORIO BOCCALEONE Camp. 3° Categoria Gir. C Gara del 27-03-2013 tra Oratorio Boccaleone / Orat. Zandobbio C.U. n. 37 della Delegazione di Bergamo datato 05-04-2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/04/2013
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo società ORATORIO BOCCALEONE Camp. 3° Categoria Gir. C
Gara del 27-03-2013 tra Oratorio Boccaleone / Orat. Zandobbio
C.U. n. 37 della Delegazione di Bergamo datato 05-04-2013
La società ORATORIO BOCCALEONE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la squalifica ai calciatori CUCELI Andrea e SONZOGNI Manuel per 3 gare, la squalifica ai calciatori DELLA GIOVANNA Simone e SINGH Binear per due gare, l'inibizione al dirigente accompagnatore OTTOLINI Paolo sino al 5.5.2013, e l'ammenda di Euro 80,00, lamentando che le sanzioni sono ingiuste ed eccessive in relazione al comportamento tenuto nei confronti del direttore di gara..
Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, sentita la reclamante, osserva : i reclami proposti avverso le squalifiche dei calciatori, SINGH e DELLA GIOVANNA per due gare e l'inibizione al dirigente accompagnatore, OTTOLINI, sono inammissibili, ai sensi dell'Art. 45, III° lett. a) e b) CGS.
Le squalifiche comminate, ai calciatori SONZOGNI e CUCELI, sono congrue in relazione al comportamento, seppur non grave tenuto durante la gara.
Infatti, il CUCELI, dopo essere stato espulso, si è rifiutato di lasciare il terreno di gioco ed il capitano SONZOGNI non si è adoperato per facilitare tale comportamento nel rispetto delle regole.
Anche l'ammenda, assai esigua deve ritenersi congrua e pertanto merito di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto,
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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