COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 179 del 24/04/2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 20/04/2013 VIS FERMIGNANO – OLIMPIA

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 179 del 24/04/2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 20/04/2013 VIS FERMIGNANO - OLIMPIA Preso atto del preannuncio e del susseguente reclamo introitati nei termini dalla Società Olimpia Macerata Feltria; Esaminato il reclamo con il quale la stessa viene a richiedere: a) punizione sportiva nei confronti della Vis Fermignano della perdita della gara; b) accertata la responsabilità della Vis Fermignano, comminare alla stessa la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati sul campo in occasione dell'in- contro del 13/4/2013 Valfoglia Tavoleto - Vis Fermignano, c) sanzionare i calciatori della società Vis Fermignano Fraternali Fanelli Massimo e Ceccarini Marco; Sostiene la reclamante che la Società Vis Fermignano nella gara del 20/4/2013 avrebbe impiegato i calciatori Fraternali Fanelli Massimo e Ceccarini Marco in posizione irregolare, essendo stati gli stessi, sem- pre a dire della reclamante, espulsi nella precedente gara del 13/4/2013 disputatasi a Tavoleto tra la Soc.Valfoglia Tavoleto e Vis Fermignano; Sostiene sempre la reclamante che il direttore di gara non avrebbe "volutamente riportato" nel proprio referto arbitrale le sanzioni ine- renti le espulsioni dei due calciatori così che le relative squalifiche non sarebbero poi state riportate nel C.U.; Rileva inoltre la reclamante che i due calciatori soprannominati non avrebbero avuto comunque titolo per partecipare alla gara del 20/4/2013 in applicazione dell'art.45 co.2 C.G.S. (automatismo della squalifica in caso di espulsione dal terreno di gioco durante la gara). Esaminato il referto arbitrale relativo alla gara Valfoglia Tavoleto- Vis Fermignano del 13/4/2013 si rileva che il direttore di gara nel corso dell'incontro ha sanzionato con ammonizione un calciatore del Valfoglia Tavoleto (Federici Emanuele) e 3 calciatori del Vis Fermignano (BacchiocchiFrancesco, Galvani Marco e Ceccarini Marco); nessun cal- ciatore risulta espulso; Ritenuto che, fonte esclusiva e privilegiata di questo Organo di G.S. devono ritenersi gli atti ufficiali di gara, si decide: 1) di respingere il reclamo proposto dalla Società Olimpia Macerata Feltria, incamerando la relativa tassa; 2) di omologare il risultato conseguito sul campo di Vis Fermignano 5 - Olimpia Macerata Feltria 2.
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