COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 179 del 24/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. CALCETTO CASTRUM LAURI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GAGLIOLE/CALCETTO CASTRUM LAURI DEL 6.4.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “B”
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 179 del 24/04/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.S. CALCETTO CASTRUM LAURI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GAGLIOLE/CALCETTO CASTRUM LAURI DEL 6.4.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “B”
Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini abbreviati per la proposizione dello stesso previsti dalla normativa pubblicata dal Comitato Regionale Marche, in data 25 gennaio 2013, sul Com. Uff. n. 118.
Il medesimo gravame risulta infatti pervenuto il 16 aprile 2013, quindi oltre le ore dodici del secondo giorno successivo all’11 aprile 2013, data di pubblicazione del Com. Uff. recante l’impugnato provvedimento.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Calcetto Castrum Lauri per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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