COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 179 del 24/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. SAN PIO SPINETOLI CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SAN PIO SPINETOLI CALCIO/ACQUAVIVA PICENA DEL 28.3.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GIRONE “N” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 74 del 5.4.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 179 del 24/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. SAN PIO SPINETOLI CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SAN PIO SPINETOLI CALCIO/ACQUAVIVA PICENA DEL 28.3.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GIRONE “N” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 74 del 5.4.2013) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore MEHMETI Xhulijan, asseritamente tesserato per la reclamante - su individuazione da questa comunicata ex art. 3, comma 2, del Codice di giustizia sportiva - la sanzione della squalifica fino al 30 marzo 2015 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. San Pio Spinetoli Calcio chiedendo, anche avanti questa Commissione, la revoca ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata. A dire della reclamante, il proprio calciatore, reo confesso, avrebbe colpito l’arbitro in maniera del tutto involontaria: nella foga della protesta, inciampando su un proprio compagno di squadra, avrebbe così urtato il direttore di gara; questi peraltro proseguì nella direzione dell’incontro senza adottare alcun provvedimento al riguardo. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato di essere stato colpito, nell’occasione, da un calciatore dello Spinetoli non individuato con un calcio, da dietro, al polpaccio della gamba, provocandogli dolore ed un graffio rimastogli per circa una settimana. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame, in parziale riforma del gravato provvedimento, possa essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto Mehmeti Xhulijan - il cui gesto, certamente volontario, deve ritenersi grave e deplorevole - in considerazione della sua giovane età e delle sanzioni inflitte ad altri tesserati per fattispecie analoghe. P.Q.M. la Commissione, accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. San Pio Spinetoli Calcio e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore MEHMETI Xhulijan al 30 settembre 2014. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it