COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 179 del 24/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VIRTUS FABRIANO C5 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA IMBRECCIATA/VIRTUS FABRIANO DEL 6.4.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 172 dell’11.4.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 179 del 24/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VIRTUS FABRIANO C5 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA IMBRECCIATA/VIRTUS FABRIANO DEL 6.4.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 172 dell’11.4.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore MONTEFIORI Riccardo, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 ottobre 2013 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Virtus Fabriano C5 chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata. A dire della reclamante, l’arbitro, dopo avere assunto una decisione tecnica palesemente errata, difronte alle proteste del Montefiori, si sarebbe precipitato, con fare arrogante, verso questi, entrandovi in contatto, ma venendo dallo stesso respinto, proferendo altresì le parole di cui al referto “tu non mi fai paura” altrimenti incomprensibili; le ulteriori condotte contestategli, dopo l’espulsione, altro non furono che le rimostranze del calciatore per quanto accaduto e non certo il tentativo di rientrare in contatto con l’arbitro. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al calciatore sanzionato. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti la reclamante e l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare come ascritto, alla luce dell’espletata istruttoria, al calciatore Montefiori Riccardo, anche in considerazione delle sanzioni inflitte ad altri tesserati per fattispecie analoghe. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Virtus Fabriano C5 e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore MONTEFIORI Riccardo al 30 maggio 2013. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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