COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 179 del 24/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. ATLETICO ANCONA A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ATLETICO ANCONA/VIS CIVITANOVA DEL 6.4.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 172 dell’11.4.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 179 del 24/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. ATLETICO ANCONA A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ATLETICO ANCONA/VIS CIVITANOVA DEL 6.4.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 172 dell’11.4.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore MORICHI Emanuele, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un avversario e dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Atletico Ancona A.S.D., chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni della sua espulsione all’arbitro, senza protestare né offenderlo. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al calciatore sanzionato. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore sanzionato responsabile delle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara; • considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a due distinti comportamenti del calciatore Morichi: 1) espulsione per fallo di gioco; 2) comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro; • ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al calciatore Morichi, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di tre giornate di squalifica applicata dal Giudice Sportivo. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Atletico Ancona A.S.D. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it