COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 Del 25 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 21/ 4/2013 POLISPORTIVA GAMBATESA – GIOVENTU CALCIO DAUNA

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 Del 25 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 21/ 4/2013 POLISPORTIVA GAMBATESA - GIOVENTU CALCIO DAUNA Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato preliminarmente che la società Polisportiva Gambatesa ha fatto pervenire sia il preannuncio che il reclamo nei modi e nei termini previsti dal Comunicato Ufficiale n. 119/A del 17.01.2013 FIGC; letto il reclamo, rileva che la società Polisportiva Gambatesa chiede l'applicazione della punizione sportiva ai danni della società Gioventu Calcio Dauna della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per la partecipazione alla gara di calciatori non aventi titolo o, in subordine, il riconoscimento di un presunto errore tecnico commesso dall'arbitro con la conseguente ripetizione della gara in epigrafe. Prima dell'inizio della gara l'arbitro consegnava al capitano della Polisportiva Gambatesa la lista dei calciatori della società avversaria senza alcuna annotazione. Durante l'intervallo il dirigente accompagnatore chiedeva all'arbitro di poter visionare i documenti di identità dei calciatori avversari, richiesta che veniva accolta. In questo frangente riscontrava l'assenza del documento del calciatore n. 6, anche se gli estremi erano regolarmente indicati in distinta. Alla richiesta di chiarimenti l'arbitro rispondeva che il predetto calciatore era stato da lui identificato per conoscenza personale. Il dirigente chiedeva di riportare per iscritto sulla distinta o su altro documento la conoscenza personale, ma l'arbitro si rifiutava. Il dirigente reiterava tale richiesta anche al termine della gara, ottenendo anche questa volta un netto rifiuto. La società reclamante si sente lesa nel diritto essenziale di conoscere prima dell'inizio della gara i nominativi dei calciatori avversari, ritenendo nel contempo il comportamento arbitrale non rispondente a quelle norme di garanzia che devono essere applicate con scrupolo per il regolare svolgimento delle gare. Ritiene infine che il calciatore n. 6 avversario non sia stato regolarmente identificato e pertanto non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe. Osserva questo GST. Nel proprio referto, fonte unica e privilegiata in questo grado di giudizio, l'arbitro scrive che, in mancanza di un documento di riconoscimento, il calciatore n. 6 della società Gioventu Calcio Dauna giocava per sua conoscenza personale. L'art. 71 delle NOIF disciplina le modalità di identificazione dei calciatori che può avvenire: a) attraverso la conoscenza personale dell'arbitro; b) mediante un documento di riconoscimento ufficiale; c) mediante foto autenticata; d) mediante apposite tessere rilasciate dalla FIGC. Pertanto il calciatore n. 6 è stato regolarmente identificato dall'arbitro ed aveva pieno titolo a prendere parte alla gara in epigrafe. L'arbitro,però, avrebbe dovuto cancellare gli estremi del documento di riconoscimento del calciatore n. 6 sulla distinta, riportando la dicitura "conoscenza personale", dandone comunicazione alla società avversaria prima dell'inizio della gara. Tali dimenticanze dell’arbitro, insieme con il comportamento poco rispettoso e poco collaborativo tenuto dallo stesso durante l'intervallo ed a fine gara nei confronti del dirigente della società locale, non comportano - a giudizio di questo GST - gli estremi per il riconoscimento dell'errore tecnico. Il diritto della società di casa di conoscere prima dell'inizio della gara i nominativi dei calciatori avversari è stato garantito dalla conoscenza personale dell'arbitro, prevista dalla normativa federale vigente. Per tutti questi motivi D E C I D E 1. di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Polisportiva Gambatesa; 2. di convalidare il risultato della gara in epigrafe Polisportiva Gambatesa - Gioventu Calcio Dauna 1-4. La tassa reclamo, non versata, sarà addebitata sul conto della reclamante.
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