COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 23.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor SALVATI Mario, arbitro della sezione di Vergelle, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art.40 c.1. reg. AIA, nonché della violazione dell’art.1 comma 3 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 23.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor SALVATI Mario, arbitro della sezione di Vergelle, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art.40 c.1. reg. AIA, nonché della violazione dell’art.1 comma 3 C.G.S. Con atto dell’8.10.2012 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig. Salvati Mario per la violazione degli artt.1, comma 1, C.G.S. e 40, comma 1, reg. AIA, aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità in quanto, in concorso con il di lui padre, aggrediva il sig. Cerra Carmelino, genitore di un giovane calciatore della Ce.ver.sa.ma. (Cerra Andrea) al termine della gara Gattinara-Ce.ver.sa.ma. del 15.1.2011; quindi lo aggrediva ulteriormente, mentre il medesimo si recava negli spogliatoi per farsi medicare, prendendolo per il bavero del cappotto e graffiandolo in volt, venendo trattenuto solo dal pronto intervento di altre persone ivi presenti; nonché per la violazione dell’art. 1,comma 3, C.G.S. per non essere comparso avanti il Collaboratore della Procura Federale, benché formalmente convocato in due occasioni. Nella seduta del 16.11.2012, avanti a questa Commissione comparivano l’avv. Marco STEFANINI ed l soggetto deferito. Preliminarmente, il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S ma nessun accordo si concretizzava in tal senso. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi la sanzione di anni due di squalifica a carico del sig. SALVATI Mario. Il deferito rilasciava dichiarazioni con le quali spiegava che in realtà egli era intervenuto per aiutare il papà cardiopatico aggredito da alcune persone dopo la gara quando gli animi erano molto accesi nei suoi confronti perchè delusi dalla direzione della gara. Precisava inoltre di essersi regolarmente presentato alla convocazione della Procura Federale insieme al Vice Presidente della sua sezione AIA, sig. Cavagliano Piergiuseppe, e che l’ incaricato della Procura Federale non era presente. All’esito della riunione, questa Commissione riteneva indispensabile sentire il sig. Cavagliano e rinviava alla sedute del 22.3.2013. Nel corso della seduta del 22.3.2103 il sig. Cavagliano Piergiuseppe confermava di aver accompagnato il Salvati per la convocazione della Procura Federale e che non avevano trovato alcuno ad attenderli. Precisava che il padre del direttore di gara era cardiopatico e definiva il Salvati un buon arbitro che non aveva mai dato corso a rilievi disciplinari. MOTIVI Occorre sin da subito rilevare che la contestazione mossa al deferito di non essersi presentato alle convocazioni della Procura Federale è destituita di fondamento in quanto da un alto vi è la prova che egli si sia presentato alla prima e dall’altro non vi è la prova che la seconda sia stata regolarmente effettuata. Con riferimento invece alla più grave contestazione di violazione degli artt. 1 comma 1 C.G.S. e 40 reg AIA per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, va detto che tale condotta è certamente ascrivibile al Salvati atteso che, qualunque sia la ragione, il direttore di gara non può farsi trascinare nelle purtroppo consuete ed inevitabili contestazioni di fine gara (assolutamente deprecabili, ma sul paino della cultura sportiva il nostro paese deve compiere passi da gigante), nemmeno quando ad esserne coinvolto non sia solo il medesimo ma anche un suo famigliare. E’ ciò prescindendo dalle reali responsabilità per l’alterco e la successiva colluttazione che ha visto tra i protagonisti o tra le vittime il padre del soggetto deferito. Quel che è cero è che vi sia stata una colluttazione alla quale ha certamente partecipato anche il direttore di gara che per tale motivo va sanzionato anche se non nei termini richiesti dalla procura Federale. P. Q. M. La Commissione Disciplinare, - dichiara il sig. SALVATI Mario, responsabile della violazione degli artt.1, comma 1. C.G.S. e 40 reg. AIA e per ciò gli infligge la sanzione della squalifica sino al 31.10.2013; - assolve il sig. SALVATI Mario dalla violazione dell’art.1, comma 3, C.G.S..
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