COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 24.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ASD ATLETICO GABETTO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 67 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 22.4.2013 in riferimento alla gara PISCNESERIVA – ATLETICO GABETTO del 20.4.2013 valida per il Campionato Juniores Regionale – Girone E
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 24.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società ASD ATLETICO GABETTO avverso la decisione del Giudice Sportivo
pubblicata sul comunicato ufficiale n. 67 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del
22.4.2013 in riferimento alla gara PISCNESERIVA – ATLETICO GABETTO del 20.4.2013 valida
per il Campionato Juniores Regionale – Girone E
Con il ricorso in oggetto la ricorrente censura la decisione del G.S. che decretava la perdita della
gara in danno della ricorrente con il seguente risultato: PISCINESERIVA – ATLETICO GABETTO
3-0, addebitando alla ricorrente la tassa di reclamo.
Preliminarmente va rilevata l’ inammissibilità del reclamo in questione in quanto non accompagnato
dalla attestazione dell’invio del medesimo anche alla consorella.
Secondo il C.G.S., nel momento in cui si pone in discussione il regolare svolgimento della gara o il
suo risultato, è necessario inviare alla controparte copia del reclamo (art.46 commi 1 e 6). Nel caso
si tratti di una fra le ultime 4 giornate, è previsto dal C.U. n.119/A del 17.1.2013 della F.I.G.C.
(pubblicato con C.U. n.163 in pari data) che al reclamo debba essere allegata l’attestazione
dell’invio di copia alla controparte (lett.b, ult. cpv., del C.U. 119/A). Nel caso che qui ci occupa ciò
non è avvenuto e pertanto il ricorso in esame è inammissibile
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo.
Pone a carico della ricorrente la tassa di reclamo che non risulta versata.
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