COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 26.04.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 21/ 4/2013 AURORA – BUSCA CALCIO 2001

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 26.04.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 21/ 4/2013 AURORA - BUSCA CALCIO 2001 La gara in epigrafe non ha avuto svolgimento. Nel suo referto l'arbitro segnala che,appena giunto all'impianto sportivo,riscontrava che la segnatura del terreno di gioco non era visibile ed invitava pertanto il dirigente della Società ospitante a far ravvivare le linee sbiadite. Ne riceveva un netto ed anche sgarbato rifiuto dal dirigente responsabile,a giudizio del quale la tracciatura era ben visibile e non necessitava di alcuna operazione di ripristino. L'arbitro ripeteva più volte,durante l'attesa,la sollecitazione a rendere visibili le linee ottenendo sempre un rifiuto. Trascorso pertanto il regolare tempo di attesa e riscontrato che il proprio invito non era stato raccolto,l'arbitro decideva di non dare inizio alla gara ed abbandonava l'impianto sportivo. Se pur superfluo,giova preliminarmente ricordare che la Società ospitante è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco e che il giudizio sullo stesso è di esclusiva competenza del direttore di gara (regole nº1 e nº5 del Regolamento del Gioco del Calcio). Nel caso di specie,considerato che da parte della Società ospitante non è stato posto in essere il benchè minimo tentativo di adeguare la segnatura delle linee alle esigenze regolamentari nonostante la ripetute sollecitazioni dell'arbitro, la mancata effettuazione della gara deve essere addebitata a specifica responsabilità della Società AURORA. Per questi motivi ed in applicazione dell'art.17 comma 1 del C.G.S. SI DELIBERA : - di assegnare gara persa alla Società AURORA disponendone l'omologazione con il seguente risultato : AURORA PONTECURONE - BUSCA CALCIO 0 = 3 - di comminare alla Società AURORA l'ammenda di euro 50,00 per quanto dettagliato in premessa.
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