COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 26.04.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 21/ 4/2013 AURORA – BUSCA CALCIO 2001
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 26.04.2013
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 21/ 4/2013 AURORA - BUSCA CALCIO 2001
La gara in epigrafe non ha avuto svolgimento.
Nel suo referto l'arbitro segnala che,appena giunto all'impianto sportivo,riscontrava che la segnatura
del terreno di gioco non era visibile ed invitava pertanto il dirigente della Società ospitante a far
ravvivare le linee sbiadite.
Ne riceveva un netto ed anche sgarbato rifiuto dal dirigente responsabile,a giudizio del quale la
tracciatura era ben visibile e non necessitava di alcuna operazione di ripristino.
L'arbitro ripeteva più volte,durante l'attesa,la sollecitazione a rendere visibili le linee ottenendo
sempre un rifiuto.
Trascorso pertanto il regolare tempo di attesa e riscontrato che il proprio invito non era stato
raccolto,l'arbitro decideva di non dare inizio alla gara ed abbandonava l'impianto sportivo.
Se pur superfluo,giova preliminarmente ricordare che la Società ospitante è responsabile del
regolare allestimento del campo di gioco e che il giudizio sullo stesso è di esclusiva competenza del
direttore di gara (regole nº1 e nº5 del Regolamento del Gioco del Calcio).
Nel caso di specie,considerato che da parte della Società ospitante non è stato posto in essere il
benchè minimo tentativo di adeguare la segnatura delle linee alle esigenze regolamentari
nonostante la ripetute sollecitazioni dell'arbitro, la mancata effettuazione della gara deve essere
addebitata a specifica responsabilità della Società AURORA.
Per questi motivi ed in applicazione dell'art.17 comma 1 del C.G.S.
SI DELIBERA :
- di assegnare gara persa alla Società AURORA disponendone l'omologazione con il seguente
risultato :
AURORA PONTECURONE - BUSCA CALCIO 0 = 3
- di comminare alla Società AURORA l'ammenda di euro 50,00 per quanto dettagliato in premessa.